Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43656 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Cutro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/6/2024 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del GLYPH 18/12/2018, rideterminava la pena irrogata a NOME COGNOME in anni diciannove di reclusione.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza della motivazione nella parte in cui la sentenza avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze difensive
,
all’esito dell’annullamento ad opera della Suprema Corte, che aveva rileva l’omessa motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio.
Evidenzia la difesa che la sentenza di annullamento con rinvio del 7/3/2024 imponeva ai giudici di appello una rivalutazione complessiva del trattament sanzioNOMErio a seguito dell’assorbimento di due imputazioni in altretta contestazioni e dell’assoluzione del COGNOME da altri quattro reati ed una nu valutazione dell’importante rivisitazione assolutoria operata in secondo grad che, in altri termini, il giudizio rescissorio avrebbe dovuto farsi carico motivazione mancante in ordine alla dosimetria della pena in ragione della ampi rivisitazione operata in appello, senza ripetere i vizi di motivazione rilevati sentenza annullata; che, dunque, la nuova valutazione del complessivo assetto sanzioNOMErio non avrebbe potuto ricalcare quello precedente, preoccupandosi solo di consegnare un risultato più favorevole semplicemente sfalciando gl aumenti pur di ottenere una pena inferiore; che conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto ricostruire il trattamento sanzioNOMErio a partire individuazione della pena base, che invece risulta meramente riproposta come dato su cui operare gli aumenti per la continuazione, contenendoli per no violare il divieto di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Rileva ancora la difesa come erroneamente la sentenza impugnata richiami per relationem la decisione della Corte territoriale oggetto del primo annullamento con rinvio, con riferimento al disvalore dei fatti di cui ai capi 2 29) rispettivamente assorbiti sub 26 bis) e 29 bis), atteso che sul punto la sentenza si limitava a respingere la lamentata violazione del principio contraddittorio, senza tuttavia prendere in considerazione la valenza offensi delle condotte; come siffatto modo di procedere non soddisfi le indicazioni del sentenza rescindente che richiedeva piuttosto una valutazione comparativa tra l complessiva condizione del COGNOME contenuta nella sentenza di primo grado e quella poi risultante dalla sentenza con la quale la Corte di appello av riformato quella decisione con una significativa rivisitazione del giudizi colpevolezza nei confronti dell’odierno ricorrente; come si sarebbe dovut guardare al valore ponderale dei capi di imputazione dai quali il COGNOME e stato assolto rispetto alla situazione complessiva del primo giudizio; come non sia spazio per cercare di recuperare il disvalore delle condotte descritte nei di imputazione riqualificati o rispetto ai quali è intervenuta assoluzione arginare la possibile caduta sanzioNOMEria conseguente a quella ampia e importante decisione di riforma; come, in definitiva, al maggior disvalore de condotte indicate nei capi di imputazione riformati avrebbe dovuto corrispondere una maggiore riduzione di pena in forza della previsione di cui all’art. comma 4, cod. proc. pen.
Osserva conclusivamente la difesa che l’errore argomentativo della sentenza impugnata è reso evidente dalla scelta di assumere come intangibile sia la pen base inflitta dal primo giudice sia la pena finale di anni trenta; che, i esclusa l’operatività del meccanismo di cui all’art. 81, comma quarto, cod. pe si sarebbe dovuto costruire una nuova pena che tenesse conto dell’alleggerimento delle condotte contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Per un compiuto approccio al caso oggetto di scrutinio appare opportuno ripercorrere, sia pure per sintesi, l’iter che ha condotto alla presente impugnazione.
Con sentenza del 16/11/2020 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro de 18/12/2018, assolveva NOME COGNOME da alcuni dei reati ascrittigli, confermava l’entità del trattamento sanzioNOMErio.
Detta decisione veniva annullata con rinvio da questa Corte di legittimità co sentenza n. 15560 del 9/3/2022, tenuto conto che «a fronte dell’ampi rivisitazione del compendio probatorio acquisito nei confronti dell’imputa NOME COGNOME, attestata dalla riqualificazione del reato di cui al capo che veniva unificato al reato di cui al capo 26-bis) ex art. 513-bis cod. pen. – e dall’assoluzione dai reati di cui ai capi 28), 30), 31) e 32), la scarna motiva dedicata al trattamento sanzioNOMErio irrogato a NOME COGNOME, esposta pagina 569 della sentenza impugnata, appare inadeguata alla complessità del giudizio dosimetrico formulato nei suoi confronti» e che, nonostante l’intervenu assoluzione per diversi reati, all’imputato «era stata irrogata la stessa applicatagli dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzar all’esito del giudizio di primo grado, quantificata in venti anni di reclusio violazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.».
La sentenza pronunciata in sede di rinvio in data 27/1/2023 dalla Cort territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pen anni diciannove di reclusione.
Anche detta decisione veniva impugnata e questa Corte, in accoglimento del ricorso, con sentenza n. 12696 del 7/3/2024 annullava con rinvio la sentenza evidenziando che «nel giudizio rescissorio la Corte di appello di Catanzaro, p determinando una pena finale inferiore di un anno a quella che era stata irroga dal giudice di primo grado, si è limitata a giustificare le sue scelte fissando mese di reclusione l’aumento, rispetto alla pena base del reato più grave,
ciascuno dei ventidue reati satellite posti in continuazione (v. pagg. 9-10 impugn.): omettendo, però, di effettuare quella valutazione comparativa – ch era stata espressamente richiesta dalla Cassazione – tra il “disvalore d condotte illecite per le quali veniva formulato un giudizio di responsabilità ( di quelle per le quali l’imputato era stato assolto”, valutazioni i cu avrebbero potuto giustificare le scelte in ordine alla determinazione della mis della necessaria “corrispondente diminuzione della pena complessiva”, richiesta in applicazione del citato art. 597 del codice di rito».
1.2. Tanto premesso e precisato che la affermazione di penale responsabilità era già definitiva, in quanto entrambi gli annullamenti riguardavano solo trattamento sanzioNOMErio, osserva il Collegio che la doglianza è infondat Invero, la sentenza impugnata ha motivato per relationem con riferimento ai reati assorbiti sub 26bis) e 29bis), richiamando la sentenza del 27/1/2023 (che ha evidenziato come il COGNOME fosse stato il mandante di un brutale pestaggi ai danni degli imprenditori NOME COGNOME e NOME COGNOME, per ostacolarne l’attività di distribuzione di bombole di gas e come, tramite altro sod NOME COGNOMECOGNOME avesse esercitato pressioni su alcuni venditori ambulan operanti sulle spiagge di Steccato di Cutro al fine di impedir loro di esercita propria attività in quei luoghi) e ha dato conto delle ragioni per le quali, a s della comparazione tra il disvalore delle condotte per le quali è interven condanna e quello dei fatti per cui vi è stata pronuncia assolutoria, ha ritenu dover confermare la pena nella misura di anni diciannove di reclusione. I particolare, la Corte territoriale – recuperando i passaggi motivazionali su c stata fondata l’assoluzione del COGNOME – ha operato la complessiva valutazio comparativa sollecitata dalla sentenza di annullamento con rinvio del 7/3/2024 (e prima ancora da quella del 9/3/2022), sottolineando come, pur in presenz dell’assoluzione, i fatti ascritti all’odierno ricorrente assumono significativo in funzione associativa, essendosi comunque concretizzati in condotte opache o vessatorie . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In altri termini, secondo i giudici di appello, si tratta di vicende ( oggetto di assorbimento e quelle per cui è intervenuta assoluzione) ch comunque, anche se ridimensionate, continuano «a mantenere un disvalore o comunque una valenza sintomatica ed evocativa di talune metodologie
comportamentali tipiche degli ambienti ‘ndranghetistici» finalizzate al controllo del territorio e delle attività economiche.
Orbene, all’esito di una siffatta valutazione, la Corte territoriale ha ritenuto che, qualora fosse stata riconosciuta la penale responsabilità del COGNOME in ordine ai sei capi di imputazione di cui sopra, l’aumento per la continuazione non sarebbe stato inferiore a tre mesi di reclusione per ognuno dei reati, con la conseguenza che ha detratto dalla ipotetica pena finale di trenta anni di reclusione un anno e sei mesi, pervenendo così alla pena di ventotto anni e sei mesi di reclusione, ridotta per il rito alla pena di diciannove anni di reclusione.
Quanto alla misura della pena base, i giudici di appello l’hanno ritenuta intangibile. Orbene, se è vero che la sentenza rescindente imponeva una rivalutazione anche della misura della pena base, che avrebbe dovuto considerare le intervenute assoluzioni e dunque l’eventuale alleggerimento della responsabilità del COGNOME, è altrettanto vero che alla luce delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, nonostante la predetta erronea premessa in diritto, la conclusione non sarebbe stata diversa, tenuto conto che le condotte per le quali è intervenuta assoluzione sono state ritenute comunque espressive di logiche mafiose.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2023.