Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11772 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a MARINA DI COGNOME il 19/05/1947 NOME COGNOME nato a MARINA DI COGNOME il 26/11/1954
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità di enti”a mbi i ricorsi;
uditi i difensori
Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del Dir oprio assistito;
Avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso
Avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso /
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Ca abria, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassu ione (sentenza n. 49286 del 2023), ha così parzialmente riformato la sentenza di primo grado in sede di giudizio abbreviato: ha riqualificato ai sensi dell’art. 416.bis, primo, quarto e quinto comma, cod. pen., il fatto contestato a NOME COGNOME, rideterminando la pena irrogatagli in anni sei e mesi otto di reclusione; ha esi lu la recidiva contestata a NOME COGNOME rideterminando la pena inflittel; li anni otto di reclusione, per il reato di cui all’art. 416-bis, secondo, quarto e q comma, cod. pen.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, Vino: NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori.
Il ricorso di Commisso deduce doglianze affidate a due motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 133, cod. pen., e illeg ci della motivazione, rilevando che la permanenza del reato del quale il ricorr erte stato ritenuto responsabile, era cessata nel 2010 secondo l’imputazione, sic:hé non operando le modifiche del trattamento sanzionatorio introdotte con la li gge n. 69 del 2015, la pena risultava rideterminata in misura superiore al rriir ir edittale in ragione di una motivazione meramente apparente, avuto riguardo alla corretta considerazione dei parametri all’uopo indicati dall’art. 133, cod. pen,.
3.2. Con il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 62-bis, cod. en., e illogicità della motivazione, in punto di diniego delle attenuanti generiche, essi. state svolte anche in tal caso considerazioni del tutto superficiali, come tali i: del dovuto confronto con i criteri e gli elementi rilevanti ai fini della concessioi detto beneficio, in modo da rendere la pena conforme alle funzioni assegna:e e.
Il ricorso di Mazzaf erro è affidato ad un unico che lamenta violazione egli artt. 62-bis e 133, cod. pen., omessa e manifesta illogicità della motivazioni , in punto di determinazione della pena e di esclusione delle attenuanti generiche
Deduce che si è inteso fissare la pena nel minimo edittale senza conside -are che esso, stante l’epoca dei fatti contestati non successiva al 2010, ani: individuato in anni nove di reclusione e non già in anni dodici di reclusione.
Rileva, altresì, che non è intervenuta alcuna giustificazione circa il dinie delle attenuanti generiche, la cui concessione era stata richiesta in sede di appel
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al primo motivo del ricorso di Commisso, va rilevato che GLYPH !tata definitivamente affermata la responsabilità dello stesso per il reato di cui alll 416-bis, comma primo, cod. pen., per il quale, in ragione della ritenuta aggray ant di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo, nel periodo dei fai considerare – successivo alle modifiche di cui al d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla I. 24 luglio 2008, n. 125, e preceden all’aggravamento sanzionatorio introdotto con la I. 27 maggio 2015, n. 6.9 GLYPH era prevista la pena edittale da anni nove ad anni quattordici di reclusione.
Ne deriva che, essendo stata fissata per Commisso la pena in concreto in anni dieci di reclusione (prima della riduzione per il rito abbreviato), il tratta Ti sanzionatorio risulta prossimo al minimo e ben al di sotto della media editte le.
Sicché, i riferimenti sul punto nella sentenza impugnata (pag. 9) non al minimo edittale, ma all’avvenuta considerazione dei criteri direttivi di cui all’ 113, cod. pen., e alla congruità ed equità della pena, per come preceduti pi3r alt da apprezzamenti negativi sulle modalità della condotta e sulla person alit dell’imputato, debbono ritenersi idonei a fornire un’esaustiva motivazione del ponderato esercizio del potere discrezionale in materia riservato al meri:o dunque insindacabile in questa sede (fra le altre, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/21)19 Del Papa, Rv. 276288 – 01; Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramcn ino, Rv.265283 – 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464 – 01).
Da ciò discende l’infondatezza delle doglianze mosse con il primo moti O
Il secondo motivo del medesimo ricorso risulta parimenti infondato, Reiché contesta il diniego delle attenuanti generiche svolgendo rilievi assolutainimt generici e assertivi che manifestano semplicemente la non condivisione della specifica ed esaustiva motivazione sul punto, ancorata al richiamo delle coic ret modalità della condotta associativa come rimasta accertata (pag. 9, senten?e).
L’unico motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME quando cens.il a la quantificazione della pena, manca di considerare che, nel periodo della commissione dei fatti, ossia in quello successivo alle modifiche di cui al d.I maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 e precedente all’incremento stabilito dalla I. 27 maggio 2015, n. 69, era pieti la pena minima edittale di anni dodici di reclusione – quella cioè che è stata iss (prima della riduzione del rito) – per il reato di cui all’art. 416-bis, commi seco
quarto e quinto, cod. pen, per il quale era in precedenza rimasta afferrila responsabilità del ricorrente, con pronunzia già divenuta irrevocabile sul puil:
Relativamente alla richiesta di concessione delle attenuanti generichi , l difesa pone una questione estranea a quelle demandate al giudice di rinvio, pi iich le censure sul punto erano state esaminate e disattese dalla sentenza rescinclii n laddove era stato rigettato il sesto motivo del ricorso per cassazione (pag. 21! )
I rilievi mossi con tale ricorso risultano, dunque, nel complesso infondzii
Dal conseguente rigetto di entrambi i ricorsi, discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processi, ali Così deciso il 18/02/2025.