Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata ed alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; 2. Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale previa esclusione della ritenuta recidiva; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione, ripropositivi di ragioni di doglianza già adeguatamente vagliate e disattese nei gradi di merito.
Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. attinge aspetti valutativi della motivazione che sfuggono al sindacato di legittimità, essendo stata correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede in tema di recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 – 01), desumendosi dalle argomentazioni illustrate in sentenza l’idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici dallo stesso annoverati, l’ultimo dei quali di recente datazione rispetto a quello ogge.
Considerato, quanto alle doglianze in tema di determinazione della pena, che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, evidenziando come la stessa, di poco superiore al minimo edittale, non potesse essere suscettibile di ulteriori riduzioni, tenuto conto della entità del fatto.
Considerato che, ove la pena non si discosti in maniera rilevante dal minimo edittale, non è richiesta, secondo consolidato orientamento di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione, essendo riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di irrogare una pena misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, COGNOME, Ry.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197)
Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Considerato che la motivazione posta a sostegno del diniego della circostanza attenuante prevista dall’art.62 n.4 cod. pen., in cui si evidenzia il
dato del possesso di una rilevante somma di danaro, provento del reato del commercio di stupefacenti, è del tutto idonea a sostenere il decisum.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
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