Determinazione della Pena: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, un punto di equilibrio tra la gravità del reato e la personalità dell’imputato. Ma cosa succede quando un condannato ritiene la pena inflitta eccessiva? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso per motivi legati alla quantificazione della sanzione, stabilendo paletti precisi per l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un’asserita erronea applicazione della legge penale. Nello specifico, il ricorrente lamentava che la Corte di merito si fosse discostata in modo eccessivo dal minimo edittale previsto per il reato, senza una giustificazione adeguata.
La Decisione della Corte e la Determinazione della Pena
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo i giudici supremi, le lamentele del ricorrente erano manifestamente infondate per diverse ragioni. In primo luogo, sono state giudicate generiche, prive di un reale e critico confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso non era riuscito a evidenziare un vizio specifico nella decisione dei giudici d’appello, limitandosi a contestare l’entità della pena.
La Corte ha sottolineato che il profilo riguardante la determinazione della pena era stato, al contrario, sostenuto da una motivazione congrua e logica da parte della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati. I giudici di legittimità hanno ricordato che il giudizio di cassazione non è una terza istanza di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti o della congruità della pena, ma di verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione di infliggere una pena superiore al minimo legale ponendo in evidenza due fattori chiave:
1.  La gravità della condotta: Il comportamento tenuto dall’imputato è stato valutato come particolarmente grave.
2.  La personalità negativa dell’imputato: Elementi relativi alla personalità del condannato sono stati considerati negativamente ai fini della commisurazione della pena.
Poiché questa motivazione non appariva né arbitraria né illogica, la Cassazione ha ritenuto inammissibile qualsiasi censura che mirasse a una nuova valutazione della congruità della sanzione. Citando un proprio precedente (Sez. 5, n. 5582/2014), la Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo se frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna. Contestare la determinazione della pena in Cassazione è possibile solo a condizioni molto stringenti. Non è sufficiente ritenere la sanzione ‘troppo alta’; è necessario dimostrare che il giudice di merito abbia commesso un errore di diritto o abbia seguito un percorso argomentativo viziato da palese illogicità o arbitrarietà. In assenza di tali vizi, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
È possibile ricorrere in Cassazione semplicemente perché si ritiene una pena troppo severa?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può riesaminare nel merito la congruità della pena. Un ricorso è ammissibile solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è frutto di arbitrarietà o di un ragionamento palesemente illogico.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per stabilire la pena in questo caso?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla gravità della condotta e sulla personalità negativa dell’imputato, fornendo una motivazione ritenuta congrua e sufficiente dalla Cassazione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8517  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME a mezzo del difensore.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in riferimento al discostamento della pena dal minimo edittale.
Considerato che le doglianze difensive sono manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità della condotta e la negativa personalità dell’imputato.
Considerato che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il P e idente