Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31604 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31604 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLENA TROCCHIA il 01/04/2000
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pistoia del 16 febbraio 2021 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro d reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine a due ipotesi di reato ex art. comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, di cui deduce l’eccessiva entità, altresì lamentando la mancata concessione in suo favore del circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 3 e s.), di pieno rispetto d previsione normativa, quanto all’effettuata determinazione del trattament sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in c sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudic merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. p irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/20 COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, poi in punto di diritto (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), le ragioni per giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio e art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma l’8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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Il RAGIONE_SOCIALE