Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15562 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/01/1996
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Gip del Tribunale di Pavia con la quale NOME COGNOME all’esito di giudizio abbreviato, veniva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 2 e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 per avere ceduto a terzi e tra questi a Primo Novaresi sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il motivo sopra richiamato, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, lamentando, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza o illogicità della motivazione, di contro priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
La Corte territoriale ha, infatti, confermato la congruità della pena applicata dal primo giudice, anche con riguardo agli aumenti operati ex art. 81 c.p., adeguatamente motivando con riferimento alla pluralità e alle modalità delle condotte di cessione contestate, alla natura della sostanza stupefacente ceduta, nonché alla personalità dell’imputato.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 27124301; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025