La Determinazione della Pena: I Limiti del Ricorso in Cassazione
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, affidato alla discrezionalità del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini entro cui tale discrezionalità può essere contestata in sede di legittimità, chiarendo quando un ricorso sul punto rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando l’eccessività della pena inflitta. In particolare, il ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello di Bologna di non concedergli le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione inadeguata.
La Decisione della Corte e la determinazione della pena
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato un principio cardine del nostro ordinamento: la valutazione sull’adeguatezza della pena e sulla concessione delle attenuanti è un giudizio di fatto riservato all’esclusivo vaglio del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere discrezionale non è illimitato, ma può essere censurato in Cassazione solo in presenza di vizi gravi e palesi.
I Limiti del Sindacato di Legittimità sulla Pena
Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un “terzo giudice” che può riesaminare il merito della vicenda e sostituire la propria valutazione a quella dei gradi inferiori. Il suo compito, definito “sindacato di legittimità”, si limita a verificare che la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione:
* Sufficiente: che dia conto delle ragioni della scelta.
* Logica: che non presenti contraddizioni o palesi errori di ragionamento.
Qualsiasi ricorso che, pur criticando la motivazione, si traduca in una richiesta di nuova e diversa valutazione degli elementi già considerati dal giudice di merito è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente adeguata. I giudici di secondo grado avevano confermato la decisione del Tribunale, basando il diniego delle attenuanti generiche su elementi concreti: i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di ragioni particolari che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. La motivazione, quindi, esisteva ed era coerente.
La Cassazione ha evidenziato come il ricorso non avesse individuato profili di “manifesta illogicità” o travisamenti dei fatti, ma si fosse limitato a sollecitare una riconsiderazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito della scelta discrezionale del giudice, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione per questioni relative alla pena. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sanzione applicata. È necessario dimostrare, con argomentazioni specifiche, che la decisione del giudice di merito è viziata da un’illogicità talmente evidente da renderla arbitraria, o che la motivazione è del tutto assente. In caso contrario, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Non si può chiedere una nuova valutazione dei fatti, ma si deve dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Perché la Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso le attenuanti generiche tenendo conto dei precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di ragioni specifiche che potessero giustificarne la concessione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46281 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46281 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva escluso le circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei precedenti penali e dell’assenza di ragioni che le giustificassero; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato . alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una motivazione puntuale, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito, ma ne sollecita solo una nuova differente valutazione non consentita in sede di legittimità
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Co si liere estensore
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