Determinazione della Pena: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a bilanciare la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Ma fino a che punto questa decisione può essere contestata in Corte di Cassazione? Una recente ordinanza offre chiarimenti fondamentali, stabilendo che un ricorso basato unicamente sulla presunta eccessività di una pena, seppur di poco superiore al minimo legale, è destinato all’inammissibilità qualora la decisione del giudice di merito sia sorretta da una motivazione logica e sufficiente.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di doglianza sollevato era la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, giudicata superiore al minimo edittale senza un’adeguata giustificazione. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione sulla congruità della sanzione inflittagli.
La Decisione della Corte sulla determinazione della pena
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle fasi precedenti per quanto riguarda l’apprezzamento dei fatti e la congruità della pena. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non palesemente contraddittoria.
L’obbligo di motivazione del giudice
Secondo la Corte, l’impugnazione del ricorrente mirava a ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La decisione dei giudici d’appello, infatti, non era frutto di arbitrio o di un ragionamento illogico. Al contrario, era stata adeguatamente motivata.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente giustificato la loro decisione di discostarsi, seppur lievemente, dal minimo edittale. La motivazione si fondava su elementi concreti e pertinenti, quali:
1.  La capacità a delinquere dell’imputato: desunta dai suoi numerosi precedenti penali, che indicavano una spiccata propensione a commettere reati.
2.  Le modalità della condotta: le circostanze specifiche del reato commesso sono state considerate un indicatore della gravità del fatto.
La Cassazione ha inoltre richiamato un importante principio di diritto: l’obbligo per il giudice di fornire una motivazione ‘rafforzata’ scatta solo quando la pena inflitta si discosta in modo significativo dal minimo edittale. Nel caso in cui, come in quello di specie, la pena sia al di sotto della media e solo di poco superiore al minimo, è sufficiente un richiamo generico al criterio di ‘adeguatezza’, poiché in esso si considerano implicitamente tutti gli elementi previsti dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo).
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma il notevole potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena. Le implicazioni pratiche sono chiare: un ricorso per cassazione che si limiti a lamentare una pena ritenuta ‘troppo alta’ senza individuare un vizio logico palese o una manifesta violazione di legge nella motivazione del giudice ha scarse, se non nulle, probabilità di successo. Per poter sperare in un accoglimento, è necessario dimostrare che la decisione del giudice sia stata arbitraria, irragionevole o basata su elementi irrilevanti, e non semplicemente contestare l’entità della sanzione scelta all’interno della cornice edittale.
 
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta, anche se di poco superiore al minimo legale?
No, non è possibile se il giudice di merito ha fornito una motivazione sufficiente e non illogica. La Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della decisione.
Quando il giudice è obbligato a fornire una motivazione ‘rafforzata’ per la pena inflitta?
Secondo l’ordinanza, un obbligo di motivazione rafforzata sorge solo quando la pena si discosta in modo significativo dal minimo edittale. Per pene inferiori alla media, è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza.
Quali elementi può usare il giudice per giustificare una pena superiore al minimo?
Il giudice può basarsi sugli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale, come la capacità a delinquere dell’imputato (desumibile, ad esempio, dai suoi precedenti penali) e le modalità specifiche della condotta illecita.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12875 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 12875  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell’imputato desumibile dai numerosi precedenti e delle modalità della condotta (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata). Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 07 marzo 2025
Il Consiglier2 E9tensore
La Presidente