Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 2e ottobre 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale dell’Il marzo 2019, ha ridotto la pena inflitta ad COGNOME NOME nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, fissata in violazione dell’art. 132 cod. pen.; mancanza di motivazione con riguardo ai criteri di dosimetria della pena, essendo stata stabilita in violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.; carenza di motivazione in ordine ai motivi del mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen., per intervenuta prescrizione del reato successivamente al deposito della sentenza di secondo grado.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alle prime due censure, il Collegio osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
2.2. La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado’ ha ritenuto d negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze
processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 242419-01).
2.3. Del tutto priva di pregio, infine, è anche la censura dedotta con il terzo motivo di ricorso, dovendo essere rilevato come, alla data di celebrazione del secondo giudizio, non fosse intervenuta la prescrizione del reato ascritto all’imputato.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore