Determinazione della pena: quando la scelta del giudice è insindacabile?
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale bilanciando la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Ma fino a che punto questa scelta può essere contestata in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiarimento cruciale, stabilendo i confini precisi entro cui la valutazione del giudice di merito diventa insindacabile. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato. La Corte di Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in due anni e quattro mesi di reclusione e 900,00 euro di multa.
L’imputato, ritenendo la sanzione eccessiva rispetto alla condotta effettivamente tenuta, ha proposto ricorso per cassazione attraverso il proprio difensore. L’unico motivo di doglianza riguardava proprio il trattamento sanzionatorio, lamentando una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica da parte della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato principio giurisprudenziale secondo cui non tutte le scelte sulla quantificazione della pena possono essere oggetto di un sindacato di legittimità.
Secondo gli Ermellini, il motivo proposto dall’imputato non era deducibile in quella sede, poiché la decisione impugnata era sorretta da un apparato argomentativo coerente e rispettoso delle norme che regolano la commisurazione della pena.
Le Motivazioni: I Limiti alla Revisione della determinazione della pena
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione dei limiti del controllo della Cassazione sulla determinazione della pena. La Corte ha ribadito che un obbligo di motivazione specifica e dettagliata sui criteri utilizzati (elencati dall’art. 133 del Codice Penale) sorge solo in determinate circostanze.
In particolare, il giudice deve giustificare analiticamente la sua scelta solo quando la pena inflitta è:
1. Prossima al massimo edittale previsto dalla legge per quel reato.
2. Superiore alla media edittale.
Al di fuori di questi casi, quando la pena si attesta su un livello medio o, come nel caso di specie, prossimo al minimo legale, la scelta del giudice è considerata espressione del suo potere discrezionale. In tale evenienza, la motivazione può essere anche implicita, basandosi sui criteri generali dell’art. 133 c.p., e non è soggetta a censure in sede di legittimità. La Corte ha richiamato numerosi precedenti conformi a questo orientamento, consolidando un principio di certezza del diritto.
In sostanza, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nell’apprezzamento delle circostanze di fatto che influenzano la pena, a meno che la motivazione fornita non sia palesemente illogica o del tutto assente nei casi in cui è invece richiesta.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è ampia, ma non illimitata. Tuttavia, i margini per contestarla con successo in Cassazione sono ristretti. Un ricorso basato unicamente sulla presunta ‘eccessività’ di una pena, che si colloca in una fascia medio-bassa rispetto alla cornice edittale, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per la difesa, ciò significa che eventuali critiche al trattamento sanzionatorio devono essere fondate su vizi logici macroscopici o sulla mancata motivazione nei casi in cui essa è espressamente richiesta dalla giurisprudenza, ovvero per pene significativamente superiori alla media. Questa pronuncia serve da monito: non basta ritenere una pena ‘ingiusta’ per impugnarla, ma è necessario dimostrare un errore giuridico o un’irragionevolezza manifesta nel percorso decisionale del giudice.
È sempre possibile contestare in Cassazione la misura della pena inflitta?
No, non è sempre possibile. Il ricorso per cassazione è ammissibile solo se si lamenta un vizio di legge o una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o assente. Non è possibile contestare la pena solo perché la si ritiene ‘eccessiva’ se rientra nella discrezionalità del giudice.
Quando il giudice è obbligato a motivare in modo dettagliato la determinazione della pena?
Il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione specifica e dettagliata solo quando quantifica la sanzione in una misura prossima al massimo edittale previsto dalla legge o comunque superiore alla media. Per pene vicine al minimo, la motivazione può essere anche implicita.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47746 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47746 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 2 maggio 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 24 maggio 2022, ha ridetermiNOME la pena inflitta ad COGNOME NOME nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato di furto aggravato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzioNOMErio inflittogli, ritenendo eccessiva la pena in concreto applicata rispetto alla condotta da lui effettivamente perpetrata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argonnentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023