Determinazione della pena: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a bilanciare la gravità del reato con la necessità di rieducazione del condannato. Ma cosa succede quando l’imputato ritiene la sanzione inflitta eccessiva? Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i limiti del sindacato di legittimità su questo specifico aspetto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato una condanna per tentata rapina impropria. L’imputata, attraverso il suo difensore, aveva deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, lamentando un unico motivo: l’eccessività della pena inflitta dai giudici di merito.
L’impugnazione e la valutazione della determinazione della pena
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Secondo la difesa, la sanzione era sproporzionata. Tuttavia, la questione posta all’attenzione della Cassazione non riguardava un errore di diritto nell’applicazione delle norme, ma una valutazione di merito sulla congruità della pena stessa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice di merito
Il cuore della decisione risiede nel richiamo agli articoli 132 e 133 del codice penale, che conferiscono al giudice il potere di quantificare la pena entro i limiti edittali, fornendo adeguata motivazione. La Cassazione ha evidenziato che, nel caso di specie, il giudice d’appello aveva correttamente esercitato tale potere. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, faceva esplicito riferimento a elementi concreti e decisivi, quali:
1. Lo stadio avanzato del tentativo di rapina: il reato era giunto a un punto di notevole progressione.
2. La condotta particolarmente aggressiva: l’imputata aveva agito con una violenza tale da giustificare una pena più severa.
Questi elementi, secondo la Corte, costituivano una giustificazione logica e sufficiente della pena inflitta, rendendo l’argomentazione difensiva manifestamente infondata. Non si trattava di assenza di motivazione, ma di una valutazione di merito che, essendo immune da vizi logici, non poteva essere discussa in Cassazione.
Conclusioni: i limiti del ricorso in Cassazione
Questa pronuncia conferma un importante principio del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti o la congruità della pena come se fosse un nuovo processo d’appello. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Pertanto, un ricorso che si limiti a contestare l’entità della pena senza denunciare una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, di regola non è consentito. La valutazione sull’entità della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se la motivazione a sostegno di tale decisione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, non per una semplice richiesta di riduzione.
Quali criteri usa il giudice per decidere l’entità della pena?
Il giudice si basa sui criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando la gravità del reato (considerando la natura, le modalità dell’azione, l’entità del danno) e la capacità a delinquere del colpevole (precedenti penali, condotta di vita, etc.).
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena, contestandone l’eccessività, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.(cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01);
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano lo stadio avanzato del tentativo di rapina impropria e la condotta particolarmente aggressiva posta in essere dall’imputata quali elementi ostativi allari determinazione della pena nel senso prospettato dalla ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente