Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2450 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2450 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRINDISI DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi del 20 febbraio 2019 con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un’unica doglianza sostanzialmente coincidente, violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen., lamentando l’eccessiva entità della pena irrogata.
I ricorsi devono esseri dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. d irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente