Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19832 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19832 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME Lerici il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 8/11/2024 della Corte di appello di Genova
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, è stata confermata la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi uno di arresto ed euro duemila di ammenda per il reato di cui all ‘ art. 4 legge n. 110 del 1975, resa dal Tribunale di La Spezia in data 8 maggio 2024.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO ( vizio di motivazione ed erronea applicazione delle norme penali quanto alla determinazione della pena) è inammissibile, in quanto costituito da doglianze non consentite in sede di legittimità perché relative al trattamento sanzioNOMErio, benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica giustificazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive devolute con il gravame (v. p. 3).
Ritenuto , infatti, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai
criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta (anche implicitamente) basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (tra le molte altre, Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197) e che, comunque, nel caso al vaglio, la misura della pena è giustificata con riferimento ai precedenti anche specifici e all ‘ elevata pericolosità sociale dell ‘ imputato, quindi ai criteri di cui all ‘ art. 133 cod. pen. esaminati con adeguato vaglio.
Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025