Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15865 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 24/10/1954
avverso l’ordinanza del 22/01/2025 della Corte d’appello di Palermo udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 gennaio 2025 la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza del 19 dicembre 2008 della Corte d’appello di Palermo, irrevocabile l’8 luglio 2010, per reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.;
sentenza del 2 dicembre 2011 del Tribunale di Palermo, irrevocabile il 19 dicembre 2011, per reato di cui all’art. 629 cod. pen.;
sentenza del 29 aprile 2021 della Corte d’appello di Palermo, irrevocabile il 18 novembre 2022, per reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen.;
sentenza del 24 maggio 2022 della Corte d’appello di Palermo, irrevocabile il 21 aprile 2023, per reato di cui all’art. 629 cod. pen.
In conseguenza dell’accoglimento dell’istanza, il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena complessiva inflitta all’imputato in 19 anni e 4 mesi di reclusione, individuando come pena base quella del reato piø grave della sentenza n. 3 e su di essa applicando i vari aumenti per continuazione.
In particolare, per ciò rileva in questo giudizio, il giudice dell’esecuzione ha inflitto un aumento per continuazione di 4 anni di reclusione per il reato di estorsione di cui alla sentenza n. 4 (la pena inflitta in cognizione era di 6 anni ed 8 mesi di reclusione ed 800 euro di multa) ed ha motivato tale aumento con la circostanza che il reato Ł espressione della particolare pervicacia criminale del
condannato, che per decenni ha fatto parte del sodalizio mafioso perseverando nel compiere svariati delitti fine senza alcun segnale di resipiscenza.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge nella quantificazione dell’aumento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza n. 4 (una estorsione aggravata per cui il giudice dell’esecuzione ha inflitto la pena di quattro anni di reclusione); questa pena non sarebbe proporzionata a quella di cui all’altro reato satellite della continuazione interna alla sentenza n. 3 (anch’essa un’estorsione aggravata, per cui era stato inflitto dal giudice della cognizione, e mantenuto in esecuzione, un aumento di 1 anno di reclusione, ridotto ad 8 mesi per il rito abbreviato), e non sarebbe proporzionata con l’aumento per il reato satellite di cui alla sentenza n. 1 (una partecipazione a un’associazione a delinquere di tipo mafioso, per cui Ł stata inflitta la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione); inoltre, la motivazione utilizzata dal giudice dell’esecuzione per reggere l’aumento, ovvero la pervicacia nella determinazione a delinquere del condannato, non si attaglierebbe al caso in esame in cui il reato Ł stato commesso nello stesso periodo di quelli della sentenza n. 3.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il ricorso deduce che la quantificazione dell’aumento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza n. 4 Ł illegittima perchØ non proporzionata con quella inflitta per la continuazione interna alla sentenza n. 3 e con l’aumento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza n. 1.
L’argomento Ł infondato.
L’aumento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza n. 1 non Ł un parametro di giudizio utilizzabile per valutare la complessiva proporzionalità della pena, perchØ riguarda un titolo di reato diverso da quello della continuazione interna alla sentenza n. 4 che, in difetto di ulteriori allegazioni, non si presta ad una coerente comparazione tra le pene inflitte.
L’aumento di pena per la continuazione interna alla sentenza n. 3 riguarda, invece, lo stesso titolo di reato (una estorsione), però, ai fini del giudizio di proporzionalità della pena, va osservato anzitutto che nella complessiva rideterminazione della pena Ł da considerare anche la pena individuata dal giudice dell’esecuzione per un ulteriore reato satellite di estorsione, ovvero quello della sentenza n. 2, per cui Ł stata inflitta una pena di due anni di reclusione.
Il ricorso assume in modo del tutto arbitrario come parametro di riferimento, per censurare la determinazione di pena per la estorsione della sentenza n. 4, la pena piø bassa tra le tre, ovvero quello della sentenza n. 3 (un anno di reclusione, diminuita ad otto mesi per il rito), non confrontandosi in alcun modo, però, con la diversa pena inflitta per la estorsione della sentenza n. 2 (tre anni di reclusione, diminuita a due anni per il rito) che, invece, Ł molto piø vicina a quella individuata per la estorsione della sentenza n. 4.
Poi occorre anche ricordare che, nella determinazione dell’aumento di pena inflitto per la sentenza n. 3, il giudice dell’esecuzione, in base ai principi generali, era vincolato nel massimo dal limite di pena stabilito dal giudice della cognizione (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), limite che per la sentenza n. 4 Ł stato ampiamente rispettato, atteso che in
cognizione era stata inflitta la pena di 6 anni ed 8 mesi di reclusione ed 800 euro di multa.
Inoltre, va osservato che, come affermato nella sentenza Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024, COGNOME, n.m., in caso analogo, che ‘l’aumento di pena derivante dal riconoscimento della continuazione deve essere determinato in concreto in relazione al singolo fatto storico, e non al titolo di reato, e dipende dal valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite posto in continuazione (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, in motivazione)’.
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha effettuato in modo non illogico questa operazione di attribuzione del valore ponderale, perchØ ha spiegato, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che l’estorsione di cui alla sentenza n. 4 era in concreto un fatto molto grave consistendo in un episodio criminoso commesso in un contesto di criminalità organizzata, e che mostra pervicacia del condannato nella determinazione a delinquere e mancanza di resipiscenza, motivazione congrua, idonea a reggere, mediante le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (cfr. Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, COGNOME, Rv. 244115), l’aumento di pena inflitto.
Il ricorso deduce che questa motivazione sarebbe manifestamente illogica, in quanto la estorsione della sentenza n. 4 sarebbe avvenuta nello stesso periodo della estorsione n. 3, ma l’argomento Ł inammissibile, perchØ, oltre che essere presentato in modo molto generico senza neanche indicare le date, o i periodi, di commissione dei due reati che si pone in comparazione, non attacca in modo adeguato la motivazione del provvedimento impugnato, che trova sostegno, invece, nella ricostruzione della vicenda storica dell’estorsione in questione, descritta nella sentenza divenuta irrevocabile, in cui si evidenzia che la vittima dell’estorsione si era recata da COGNOME dicendogli che non ne poteva piø di pagare il pizzo e chiedendo di esserne esentato, e che COGNOME rispose che i proventi dell’estorsione servivano per le famiglie dei carcerati e, quindi, per il benessere del quartiere, circostanze che dimostrano la non manifesta illogicità dei riferimenti all’inserimento criminale ed alla mancanza di resipiscenza del condannato contenuti nella motivazione della ordinanza impugnata.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME