Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3888  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il ricorso, con un unico motivo, deduce il vizio nell’iter logico-motivazionale seguito dal giudice nella determinazione della pena, ma è formulato in termini non consentiti in questa sede oltre che manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nel discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen.; è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cu venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogat avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/ Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464); nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criteri adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ( Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023
Il Consiglier Estensore
Il Pre dente