La Determinazione della Pena: Quando la Motivazione del Giudice è Sufficiente?
L’Ordinanza n. 16812 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla determinazione della pena e sull’obbligo di motivazione del giudice. La questione centrale riguarda fino a che punto il giudice debba spiegare dettagliatamente le ragioni che lo hanno portato a scegliere una specifica sanzione. La Suprema Corte ha chiarito i confini della discrezionalità del giudice di merito, specialmente quando la pena inflitta si colloca al di sotto della media edittale.
Il Caso in Esame: Appello per la Dosimetria della Pena
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato per cessione di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish), reato riqualificato nella fattispecie di minore entità prevista dall’art. 73, comma 5 del D.P.R. 309/90. L’imputato lamentava un’errata applicazione della legge penale e un vizio di motivazione proprio in relazione alla quantificazione della sanzione.
In particolare, il ricorrente contestava il modo in cui il giudice di merito aveva valutato gli elementi per stabilire l’entità della condanna, ritenendo la motivazione insufficiente a giustificare la pena applicata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno confermato la correttezza dell’operato del giudice di merito, ritenendo che la pena fosse stata determinata nel pieno rispetto dei criteri legali e con una motivazione adeguata al caso concreto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Le Motivazioni: Criteri per la Determinazione della Pena
La Corte ha articolato le sue motivazioni attorno a un principio fondamentale: l’obbligo di motivazione del giudice sulla pena varia a seconda del livello della sanzione irrogata rispetto ai limiti previsti dalla legge.
Il punto cruciale della decisione risiede nella distinzione tra pene al di sotto e al di sopra della media edittale. La media edittale si calcola dividendo per due la differenza tra il massimo e il minimo della pena prevista per un reato e aggiungendo il risultato al minimo.
Secondo la Cassazione, quando la pena inflitta è inferiore a tale soglia media, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata. È sufficiente che faccia riferimento ai criteri generali dell’art. 133 del codice penale, utilizzando espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”, o richiamando elementi come la personalità dell’imputato, un suo precedente specifico e la non occasionalità della condotta, come avvenuto nel caso di specie. Questi elementi sono stati ritenuti fondanti per giustificare la pena.
L’obbligo di una spiegazione analitica scatta, invece, solo quando la pena si discosta notevolmente e in aumento dalla media edittale. In tale circostanza, il giudice deve illustrare in modo approfondito le ragioni di tale severità.
Inoltre, la Corte ha specificato che non è illogico valorizzare gli stessi elementi (precedente specifico e condotta reiterata) sia per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, sia per commisurare la pena, data la prevalenza di tali aspetti negativi nella valutazione della personalità dell’imputato.
Conclusioni: L’Obbligo di Motivazione del Giudice
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è ampia, ma deve essere esercitata entro i binari tracciati dalla legge. L’obbligo di motivazione è uno strumento di controllo e garanzia, ma la sua intensità è modulata sulla base della severità della sanzione applicata.
Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è duplice. Da un lato, si conferma che una pena contenuta entro la media edittale difficilmente potrà essere contestata in Cassazione per un presunto difetto di motivazione, se il giudice ha fatto riferimento ai criteri di legge. Dall’altro, si ribadisce che ogni inasprimento significativo della pena deve essere supportato da una spiegazione solida e puntuale, a pena di censura in sede di legittimità.
Quando il giudice è tenuto a fornire una motivazione dettagliata per la pena inflitta?
Il giudice deve fornire una motivazione specifica e dettagliata soltanto quando la pena irrogata è di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Per pene al di sotto di tale media, è sufficiente un richiamo generico ai criteri dell’art. 133 del codice penale o l’uso di espressioni come “pena congrua”.
Possono gli stessi elementi negativi essere usati sia per negare le attenuanti generiche sia per determinare la pena?
Sì, la Corte ha ritenuto non illogico che la sentenza impugnata abbia valorizzato elementi come un precedente specifico e la reiterazione della condotta sia per negare le attenuanti generiche sia per giustificare la misura della pena, in quanto tali elementi incidono sulla valutazione complessiva della personalità dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per manifesta infondatezza?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, come in questo caso, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, la cui misura è ritenuta equa dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16812 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16812 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIFI COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Ritenuto che con unico motivo di ricorso COGNOME ricorre per cassazio avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata afferma responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, sicco tal senso riqualificate le condotte a lui contestate e poste in continua deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena;
ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze, atteso che – quanto dosimetria sanzionatoria – il Giudice di merito ha provveduto alla determinazio della pena valorizzando, quali elementi fondanti tale convincimento, il riferime alla personalità dell’imputato e al precedente specifico di cui è gravato e al occasionalità della condotta di cessione della sostanza stupefacente di cocaina e di tipo hashish, laddove (cfr. pag. 4) deve ritenersi adempiuto l’ob di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto de misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi rit rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazion tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25 COGNOME e altri, Rv. 258410);
ritenuto altresì che in ogni caso non è necessaria una specifica e detta motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto d media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittal previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così otten al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288), da momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed al diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obb motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’a cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congr aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capaci delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegaz del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superio alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastr altro, Rv. 271243);
osservato che parimenti, pur a fronte dell’autonomia dei giudizi (cfr. Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018), non illogicamente la sentenza impugnata ha inteso valorizzare il negativo precedente specifico e la negativa reiterata condotta al fine tanto di ritenere la sussistenza della contestata recidiva quanto di negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, significando la prevalenza di tali elementi nella valutazione della personalità dell’imputato (cfr. altresì Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
considerato infine che gli stessi aumenti per continuazione – ampiamente nei limiti di legge – hanno trovato non irragionevole spiegazione e giustificazione nel favor per l’odierno ricorrente;
rilevato pertanto che, attesa la manifesta infondatezza delle doglianze e in ragione quindi dell’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024