Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6052 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6052 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Taranto il 15/05/1986
NOME COGNOME nato a Taranto il 21/01/1979
avverso la sentenza del 25/06/2024 della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distrettuale di Taranto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. per l’inammissibilità dei ricorsi di entrambi g
imputati;
udito l’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 25 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 2 comma 4, I. 110 del 1975, 697 e 648 cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 2 novembre 2022, ha accolto l’impugnazione del pubblico ministero e -affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati anche per il reato di cui all’art. 23, comm 3, I. 110 del 1975- ha riconosciuto agli stessi le circostanze attenunati generiche e, unifica i reati in continuazione, per NOME COGNOME anche con quelli di cui alla sentenza della corte di appello di Lecce del 13 dicembre 2023, irrevocabile il 6 giungo 2024, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME in anni tre e mesi tre di reclusione e
euro 9.200 di multa e a NOME COGNOME in anni uno e mesi nove di reclusione in aumento a quella di cui alla citata sentenza, per una pena complessiva di anni sette e mesi sette di reclusione.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, .a mezzo del comune difensore, hanno dedotto la violazione di legge e il viziò di motivazione con riferimento all determinazione della pena. Nello specifico i ricorrenti, evidenziato che avevano entrambi rinunciato a tutti i motivi tranne a quelli relativi alla quantificazione della pena mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rilevano la totale carenza di motivazione quanto alla determinazione della pena base, applicata in termini identici a quella indicata dal giudice di primo grado, non coincidente con il minimo edittale, e i ordine all’estensione della riduzione effettuata per le pure riconosciute attenuanti. NOME COGNOME quindi, lamenta che la riduzione complessiva sarebbe stata di soli tre mesi. NOME COGNOME censura il percorso seguito per cui sarebbe stata applicato due volte l’aumento in continuazione di sei mesi previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 23 I. 110 del 1975 in violazione del principio di assorbimento e non sarebbero state per niente applicate le pure riconosciute attenuanti generiche.
In data 30 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è infondato, quello di NOME COGNOME è fondato nei termini che seguono.
Nell’unico motivo del comune atto di ricorso entrambi gli imputati deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena con particolare riferimento all’estensione della riduzione effettuata per le attenuan generiche e per il doppio aumento applicato in continuazione per il reato di cui all’art. 23 commi 3 e 4, I. 110 del 1975.
Le doglianze, ad esclusione di quelle relative all’applicazione delle attenuanti generiche per il solo NOME COGNOME, sono infondate.
2.1. La motivazione in ordine alla determinazione della pena base, della riduzione operata per le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e degli aumenti da applicare in continuazione è corretta, adeguata e coerente.
Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello, con il riferimento alla gravi del reato, caratterizzato dal rinvenimento di numerose parti di armi, ha fatto buon governo
della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. d giudice di merito.
Sotto tale profilo, pertanto, considerato che il giudice, nell’esercizio del suo pote discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la s valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, le censure mosse al percorso argomentativo esposto risultano prive di fondamento (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01).
Del tutto irrilevante, d’altro canto, risulta il fatto che il giudice, che p complessivamente ridotto la pena, sia partito dalla medesima pena base quantificata dal primo giudice.
Né, infine, il calcolo effettuato può ritenersi errato per il solo fatto che il gi esercitando legittimamente la discrezionalità che sul punto gli è riconosciuta, abbia ritenuto di applicare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche al solo reato pi grave e non anche ai reati satellite.
2.2. A diverse conclusioni si deve pervenire in riferimento a NOME COGNOME
Nel calcolo della pena a questo applicata, infatti, la Corte territoriale non evidenziato se e in che modo ha tenuto conto delle circostanze attenuanti riconosciute e come sia stato effettuato il relativo calcolo.
Ciò in quanto nel suo caso il giudice di appello, ha applicato per tale ricorrente un aumento in continuazione per i reati satellite che risulta analogo a quello operato per i fratello, per il quale, come visto, le citate circostanze sono state computate solo co riferimento alla pena base e non per gli aumenti in continuazione.
La totale carenza di motivazione sul punto impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione a NOME COGNOME con riguardo alle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio.
La censura per cui sarebbe stato erroneamente applicato due volte l’aumento in continuazione di sei mesi per i reati previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 23 I. 110 del 1975 violazione del principio di assorbimento è manifestamente infondata.
Nel caso di specie, infatti, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello accogliendo l’appello del pubblico ministero sul punto, gli imputati non hanno fornito alcuna spiegazione in ordine al reperimento e alla detenzione delle armi per cui questa non può ritenersi assorbita nel porto delle stesse e, quindi, gli imputati sono responsabili entrambi i reati.
In ordine a tale questione, d’altro canto, si deve ribadire che «il delitto di po illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo
pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta» (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281668 – 01; nello stesso senso, da ultimo anche se in tema di introduzione clan destina di armi nello Stato cfr. Sez. 1, n. 3807 de 19/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282501 – 01).
Il rigetto del ricorso di NOME COGNOME comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME Domenico con riguardo alle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Lecce; rigetta nel resto ricorso di NOME Domenico
Così deciso il 15 novembre 2024
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE