Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46739 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46739 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, comma 1, 612, commi 1 e 2, 635, 582, commi 1 e 2 e 583, n. 1, cod. pen.;
Ritenuto che i due motivi di ricorso – che vedono, il primo sull’erronea applicazione dell’artt. 133 cod. pen. e il secondo sull’eccessività della pena inflitta anche a titolo di aumento per la continuazione – sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sentenza impugnata) ed inoltre sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta delle parti civili di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) peraltro attinenti, unicamente, al profilo della entità della pena.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 08/11/2023