Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7823 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7823 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 18 marzo 2025, che in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Locri il 28 maggio 2 ha rideterminato in anni due, mesi due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa la pena a cari di NOME COGNOME, ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver coltivato e detenuto sostanza stupefacente del t marijuana con finalità di spaccio e con la circostanza aggravante della ingente quantità, esse stati stimati complessivi 7.239,379 mg di principio attivo nella sostanza stupefacente deten fatto commesso in Brancaleone il 27/06/2023.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, articolato in più doglianze, ed invero assai rip con cui la difesa si duole, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della vio legge, del trattamento sanzionatorio, in particolare del giudizio di equivalenza alla cont aggravante delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, censurando l’immotivat equiparazione ai correi in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, è manifestamente infondato, essendo sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dell deduzioni difensive sul punto, con cui il ricorrente omette un integrale confronto, avendo la di appello, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, alle pagine 8 e 9 della sente impugnata, chiarito, senza vizi logici, che il ruolo preminente, nell’attività concorsuale attribuito al ricorrente rispetto agli altri correi, era stato accertato non solo i dichiarazioni dallo stesso rese, ma anche in base alla messaggistica estrapolata dai telefon sequestro, emergendo così le direttive da costui impartite ai correi in ordine alle modal gestione dell’attività di coltivazione della sostanza stupefacente, che ne facevano il propulsore della gestione dell’attività illecita nelle sue varie fasi, e che, dunque, ciò i una differenziazione della pena rispetto agli altri correi, tuttavia modulando la pena in sen favorevole al ricorrente di quanto aveva fatto la sentenza di primo grado, così pervenendo una pena detentiva assai prossima al minimo edittale (la pena detentiva è stata determinata due anni e due mesi di reclusione a fronte di un minimo di due anni di reclusione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che la Corte territoriale si è posta in sintonia con gli insegnamenti di questa di cassazione, dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in for quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giud di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 13 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad un nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arb o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazio Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; d ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.), evenienz
non ricorrente nel caso di specie, avendo peraltro le Sezioni unite di questa Corte ribadito «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necess soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» ( Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).
Evidenziato che la doglianza con cui la difesa contesta, in particolare, il giudizio di compar tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, ravvisando una disparit trattamento rispetto ai correi che avevano beneficiato del riconoscimento delle circosta attenuanti generiche sulla base di una valutazione fondata su elementi soggettivi rifer ricorrente, è, in ogni caso, manifestamente infondato, in quanto anch’esso ripropositivo d tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata, avendo, al riguardo, la Cort territoriale rimarcato che il più rilevante contributo causale nella gestione dell’attivi rilevatore anche di una maggiore intensità del dolo, attribuito al ricorrente, imponess differenziazione della pena rispetto ai correi; valutazione che, avendo la funzione di adegua pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, costituisce esercizio de valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congru motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 3311 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, COGNOME, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, COGNOME, Rv. 180654). Del resto, il diverso trattame sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, n implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul d trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevol paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839), nella fattispecie ravvisabili. A tanto aggiungasi che, in tema di determinazione della pena, il giudice, nell’ di più imputati concorrenti tra loro nello stesso reato, non è gravato dell’onere motivazion procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare ordine all’eventuale differenziazione delle pene inflitte, dovendo definire il trat sanzionatorio sulla base di parametri individuali (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, COGNOME, 288093; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269317; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266446). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata ris pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezza di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner
pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facol introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la san prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.