Determinazione della pena: quando la decisione del giudice è insindacabile?
La determinazione della pena è una delle fasi più delicate del processo penale, in cui il giudice, esercitando il proprio potere discrezionale, traduce la responsabilità penale in una sanzione concreta. Ma fino a che punto questa scelta può essere contestata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del ricorso per motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, ribadendo un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito è difficilmente censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto. In primo grado, il Tribunale aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato. Successivamente, la Corte d’Appello, pur confermando la colpevolezza, aveva parzialmente riformato la sentenza, concedendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo di conseguenza la pena inflitta. Nonostante la riduzione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando proprio un vizio nella quantificazione della sanzione, ritenendola frutto di una violazione di legge e di una motivazione carente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso proposto dall’imputato non era consentito dalla legge in sede di legittimità. La doglianza, infatti, si concentrava esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, aspetto che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso di specie, era stato supportato da una motivazione ritenuta ‘sufficiente e non illogica’.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale nella Determinazione della Pena
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione dei confini del sindacato della Cassazione sulla determinazione della pena. La Corte ha ricordato che il giudice, nell’esercitare il potere discrezionale conferitogli dalla legge per stabilire la pena, non è obbligato a un’analisi minuziosa di tutti gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, etc.), specialmente quando la pena inflitta non si discosta significativamente dal minimo edittale.
Citando un precedente storico (sentenza n. 1352 del 1968), la Corte ha affermato che, in tali circostanze, è sufficiente l’indicazione delle circostanze che hanno guidato la decisione. L’omesso esame di altri elementi non significa che non siano stati considerati, ma semplicemente che sono stati implicitamente ritenuti irrilevanti o superati da altre circostanze considerate prevalenti. Il potere discrezionale del giudice non può trasformarsi in arbitrio, ma la sua valutazione, se logicamente argomentata, non può essere sostituita da quella della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e non riesaminare il merito della decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione che si limiti a contestare l’entità della pena senza evidenziare una manifesta illogicità o un’assenza totale di motivazione ha scarse probabilità di successo. La difesa deve concentrarsi non sulla ‘non congruità’ della pena, che è una valutazione di merito, ma sulla presenza di un vizio logico-giuridico nel percorso argomentativo del giudice. In assenza di tale vizio, il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena rimane sovrano. La pronuncia di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo l’impugnazione un rischio da ponderare attentamente.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice?
Generalmente no, se la decisione rientra nel potere discrezionale del giudice ed è supportata da una motivazione sufficiente e non illogica. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena.
Il giudice deve sempre motivare in dettaglio ogni aspetto della determinazione della pena?
No. Secondo la Corte, se la pena inflitta non è molto superiore al minimo previsto dalla legge, è sufficiente che il giudice indichi le circostanze principali che hanno guidato la sua scelta, senza dover analizzare esplicitamente tutti gli elementi dell’art. 133 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43209 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43209 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, concedendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato furto e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputata, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato), atteso che questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale concessogli dalla legge per la determinazione della pena, non è tenuto, se la pena da infliggere non è molto superiore al minimo edittale, a prendere in esame tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e in tale ipotesi, non potendo il potere discrezionale trasformarsi in arbitrio, è sufficiente la indicazione delle circostanze che hanno indotto il giudice a determinare la misura della pena, mentre l’omesso esame degli altri elementi non prova che di essi non è stato tenuto conto, ma sta a significare che sono stati implicitamente disattesi, perché irrilevanti o svalutati dalle altre circostanze ritenute prevalenti (ex multiis, Sez. 6, n. 1352 del 23/10/1968, Monaco, Rv. 109946); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.