Determinazione della pena: i limiti del controllo in Cassazione
La determinazione della pena è un passaggio cruciale del processo penale, spesso oggetto di contestazioni da parte della difesa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il margine di manovra per impugnare il calcolo della sanzione in sede di legittimità è estremamente ridotto, poiché la legge affida al giudice di merito un ampio potere discrezionale.
L’analisi dei fatti e il ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava il vizio di motivazione relativo alla quantificazione della sanzione finale. Secondo la difesa, i criteri utilizzati per giungere alla pena definitiva non erano stati adeguatamente esplicitati o risultavano eccessivi rispetto alla gravità del fatto.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che la determinazione della pena non può essere sindacata nel merito se il giudice ha fornito una spiegazione logica e coerente del percorso seguito. La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità del reato o della capacità a delinquere, ma deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Il ruolo della discrezionalità del giudice
La graduazione della sanzione, che comprende anche il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, è un esercizio di discrezionalità guidato dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Se il giudice di merito indica chiaramente quali elementi ha ritenuto decisivi (come la condotta del reo o le modalità del fatto), la sua decisione è insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di tassatività dei motivi di ricorso. La censura sulla determinazione della pena è stata ritenuta manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata aveva assolto pienamente all’onere argomentativo. Il giudice di appello aveva infatti richiamato elementi specifici e rilevanti per giustificare il trattamento sanzionatorio, rendendo la motivazione immune da vizi logici. In assenza di una palese irragionevolezza o di una violazione di legge, il ricorso che mira a una semplice rivalutazione del fatto è destinato al rigetto.
Le conclusioni
In conclusione, chi intende impugnare una sentenza per motivi legati alla determinazione della pena deve essere consapevole che la Cassazione non è un terzo grado di merito. Il ricorso deve evidenziare una reale mancanza di motivazione o una violazione dei parametri legali, pena l’inammissibilità. Nel caso di specie, l’inammissibilità ha comportato non solo il pagamento delle spese processuali, ma anche una condanna pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a conferma del rigore con cui la Corte sanziona i ricorsi privi di fondamento giuridico.
Si può contestare in Cassazione l’entità della pena?
Solo se la motivazione del giudice di merito è del tutto assente o manifestamente illogica, poiché la scelta della sanzione è un potere discrezionale del giudice di merito.
Quali criteri usa il giudice per calcolare la sanzione?
Il giudice deve attenersi ai criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del soggetto.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40145 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40145 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motiva relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legit manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni pre le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di me esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto att un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in partic della motivazione della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente