Determinazione della pena: quando il ricorso è inammissibile
La determinazione della pena rappresenta uno dei momenti centrali del processo penale, in cui il giudice esercita il proprio potere discrezionale per adeguare la sanzione al caso concreto. Tuttavia, la possibilità di contestare tale scelta davanti alla Corte di Cassazione incontra limiti molto rigorosi, come confermato da una recente ordinanza della Suprema Corte.
Il caso di furto aggravato
Un imputato, condannato per il reato di furto aggravato, ha proposto ricorso lamentando esclusivamente l’eccessività della sanzione inflitta nei precedenti gradi di giudizio. La difesa sosteneva che la pena non fosse proporzionata, cercando di ottenere una riduzione in sede di legittimità.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la graduazione della sanzione, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, è una prerogativa esclusiva del giudice di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica e fa corretto riferimento ai parametri degli articoli 132 e 133 del codice penale, la Cassazione non può intervenire.
L’onere della specificità
Un altro punto cruciale riguarda la forma del ricorso. L’atto è stato giudicato generico poiché non indicava con precisione quali elementi della motivazione fossero errati. Secondo il codice di procedura penale, chi impugna una sentenza deve specificare i rilievi mossi in modo da consentire al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio controllo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La determinazione della pena è un’attività valutativa che spetta ai giudici che analizzano i fatti. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è totalmente assente, illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione congrua e dettagliata della sanzione, rendendo il provvedimento incensurabile. Inoltre, la genericità del ricorso ha impedito l’individuazione di vizi legali specifici, portando alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
In conclusione, contestare la misura della pena in Cassazione richiede una strategia difensiva che vada oltre la semplice lamentela sull’entità della sanzione. È necessario dimostrare una violazione di legge o un vizio logico evidente nella motivazione del giudice di merito. La decisione conferma che ricorsi privi di specificità non solo vengono rigettati, ma comportano anche oneri economici significativi per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Si può ricorrere in Cassazione solo perché la pena è ritenuta troppo alta?
No, la misura della pena è decisa dal giudice di merito e la Cassazione può intervenire solo se la motivazione è illogica o viola la legge.
Cosa rischia chi presenta un ricorso generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Quali criteri usa il giudice per stabilire la sanzione?
Il giudice deve seguire gli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4987 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4987 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, comma 1, e 625, n. 2, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); il suddetto motivo è, altresì, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026