Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35107 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del di ensore.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di I agge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, essendos la Corte di merito discostata dal minimo edittale nella individuazione della pena )ase.
Vista la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, in c ii la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere il loro accoglimento. per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non cendivisibilità delle ragioni d’inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza, nel determinare la pena base, la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedente penali specifici.
Rilevato che la giustificazione offerta è rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità; invero, in tema di determinazione della pena, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l’obbligo di – notivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri ci cui all’art 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 25841001).
Considerato, inoltre, che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellà somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente