Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18126 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18126 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Catania il 18 luglio 1990:
avverso la sentenza n. 4358/2024 della Corte di appello di Bologna del 21 giugno 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME AnthonyCOGNOME assistito dal suo legale fiduciario, ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in data 21 giugno 2024, la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la precedente decisione, assunta in data 22 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 481 del 1989, per avere lo stesso svolto un’attività organizzata finalizzata alla trasmissione di scommesse su eventi sportivi collegandosi con un allibratore straniero, in assenza della prevista concessione rilasciata dalla Azienda per i monopoli dello Stato ed in assenza anche della prescritta autorizzazione rilasciata dalla locale Questura, secondo la previsione di cui all’art. 88 dei Tulps, e lo aveva, pertanto, condannato, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena, soggette a sospensione condizionale, di anni 2 di reclusione ed euri 13.500,00 di multa.
Nell’impugnare il provvedimento confermativo reso dalla Corte distrettuale il Coco ha sviluppato un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto, con riferimento alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice felsineo ed al vizio di motivazione che affetterebbe la sentenza impugnata, la quale ha confermato il disposto della sentenza di primo grado sebbene il Tribunale di Reggio Emilia, dopo avere ritenuto congrua la irrogazione a carico del Coco del minimo edittale della pena, aveva indicato la pena base a carico del prevenuto, su cui poi operare la riduzione per la attenuanti generiche, in anni 3 di reclusione ed euri 20.000,00 di multa.
Ha, al riguardo, osservato il ricorrente che, tenuto conto del tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione, cioè il 3 luglio 2018, la forcella edittale applicabile per il reato in contestazione andava da 6 mesi a 3 anni di reclusione.
Avendo, pertanto, i giudici del merito errato nel determinare il trattamento sanzionatorio, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata in relazione a questo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che saranno qui di seguito illustrati.
E’ opportuno ricostruire, alla luce sia della sentenza di primo che di quella di secondo grado, i criteri che hanno presieduto alla determinazione della pena inflitta al prevenuto.
Questi, infatti, riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 481 del 1989, commesso, per come si legge testualmente nel capo di imputazione al medesimo contestato, “fino al 03/07/2018”, è stato condannato dal Tribunale di Reggio Emilia, con le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione ed euri 13.500,00 di multa; a tale sanzione il Tribunale era pervenuto, sulla base dei criteri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. muovendo da una pena pari ad anni 3 di reclusione ed euri 20.000,00 di multa, ritenuta costituire il minimo edittale, ed applicando ad essa la massima diminuzione possibile quale effetto delle ritenute attenuanti generiche.
Ciò posto, osserva il Collegio, che, tenuto conto del momento in cui il fatto era stato commesso – cioè, come detto, il luglio del 2018 -, la sanzione prevista per la condotta ascritta all’imputato risultava essere non quella della reclusione da 3 a 6 anni e della multa da 20.000,00 a 50.000,00 euri, trattamento sanzionatorio introdotto a seguito della novella apportata al comma 1 dell’art. 4 della legge n. 481 del 1989 con la entrata in vigore del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 26 del 2019, ma quella della “reclusione da 6 mesi a 3 anni”.
Considerato che, come segnalato, i fatti per cui è processo si sono verificati anteriormente alla introduzione della modifica normativa che ha condotto all’inasprimento del trattamento sanzionatorio, lo stesso non è indubbiamente, stante la regola fissata dall’art. 2, comma 4, cod. pen., applicabile al caso ora in esame.
Rilevato, pertanto, che il Tribunale, con la successiva conferma della Corte di appello, ha espressamente ritenuto il Coco meritevole della sanzione minima prevista per il reato a lui contestato, hanno indubbiamente errato i giudici del merito nel commisurare questa non al minimo edittale previsto al momento del fatto ma al ben più rigoroso trattamento sanzionatorio ancorché costituente il nuovo minimo edittale – previsto al momento in cui è stata pronunziata la sentenza di primo grado.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente alla determinazione della sanzione da irrogare a carico del Coco, che, commisurata al minimo edittale applicabile ratione temporis, va,
conseguentemente, indicata in mesi 6 di reclusione; non vi è luogo alla determinazione di sanzione pecuniaria, non essendo la stessa prevista nella
ipotesi di trattamento sanzionatorio disciplinata dal legislatore anteriormente alla riforma attuata con il decreto-legge n. 4 del 2019.
Ritiene il Collegio di non dovere neppure operare alcuna riduzione per effetto delle attenuanti generiche a suo tempo riconosciute in sede di merito
posto che, attesa la loro funzione di realizzare l’adeguamento della misura della pena effettivamente irrogata alla concretezza del singolo caso, il loro
riconoscimento era stato a suo tempo giustificato dall’errore in cui erano incorsi i giudici del merito nell’individuare, in misura assai più gravosa d
quanto legittimo, la pena base congrua per le condotte attribuite al Coco.
Ma, una volta corretto siffatto errore con la conseguente radicale rimodulazione
in me/ius del trattamento sanzionatorio, prevale la indicazione
contenuta nella sentenza di primo grado che segnala quale pena congrua quella prevista dal legislatore quale minimo edittale e non si giustifica più l
ulteriore riduzione derivante dalla applicazione delle attenuanti generiche.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti dui cui al dispositiv che segue.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena finale che ridetermina in mesi 6 di reclusione.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente