Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1966 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANTE:1A COGNOME; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 159 del 2023 resa nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con Sez. 3, 16/11/2017, ha ridetermiNOME la pena irrogata a NOME COGNOME in mesi sei di reclusione ed euro 7746 di multa e la pena irrogata a NOME COGNOME in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 7.746 di multa.
Con la medesima sentenza, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1985/2015, nei confronti di NOME COGNOME, per estinzione del reato per prescrizione fino al 26 dicembre 2008, e,
nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, rinviando ad altra ezione della Corte d’appello per le rispettive determinazioni delle pene ed in ordine alla eventuale sospensione della pena quanto alla posizione di NOME COGNOME.
Agli imputati era stato contestato il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 40, comma 1)lett. c), e 4, d.lgs. n.504 del 1995, per avere, nella qualità di amministrator effettivi della RAGIONE_SOCIALE, che gestiva un deposito commerciale per la vendita di prodotti energetici ed oli minerali, impiegato per uso diverso litri 132.438 di gasolio agricolo e 18847 di benzina agricola, prodotti petroliferi destinati ad usi soggetti ad imposta o a maggior imposta.
La Corte d’appello, alla luce della riqualificazione del fatto operata della sentenza rescindente della Suprema Corte, ha ritenuto di applicare a NOME COGNOME, considerato che la condotta si era protratta dal 9 febbraio 2007 all’aprile 2009 e che era stata contestata la recidiva reiterata specifica, la pena sopra indicata di anni uno e mesi tre di reclusione (di cui la pena base pari a mesi 9 di reclusione aumentata di due terzi per la recidiva), oltre alla somma di euro 7.746 di multa, pari al minimo previsto ex art. 40 / comma 1 1 d.lgs. n. 504 del 1995.
Quanto invece a NOME COGNOME, preso atto dell’avvenuta prescrizione del reato per il periodo precedente al 26 dicembre 2008 e che la condotta era proseguita sino all’aprile 2009, ha applicato la pena nel minimo edittale previsto i sopra indicato. Non è stata concessa la sospensione della pena, posto che l’imputata non era incensurata, avendo subito condanna per il reato p. e p. dall’art. 216, comma 1 n. 1) e dell’art. 2, R.D. n. 267 del 1942, con condanna ad anni uno e mesi 8 di reclusione, per cui aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale sentenza ricorre il solo difensore di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME, in forza di un solo motivo, che si riporta, nei limiti di quanto strettamente interessante per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen.), relativo all’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen., con cui lamenta la violazione dell’art. 133 cod. pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione.
3.1. Il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione relativamente ai parametri indicati dall’art. 133 cod.pen. e la valutazione in ordine alla stessa adeguatezza della pena, vulnus aggravato dal fatto che la pena base non era stata indicata nel minimo ed aveva poi subito l’aggravamento nella misura di due terzi.
Il P.G. ha rassegNOME conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione (vd. ex plurimis Sez. 3, 23/11/2022, (ud. 23/11/2022, dep. 20/03/2023), n.11557), l’art. cod.pen., riconosce al giudice un potere discrezionale nell’applicazione della p bilanciandolo e circoscrivendolo, da una parte, in rito, con la prescrizio indicare i motivi che ne giustificano l’uso, e d’altra parte, nel merito catalogazione – nel successivo art. 133 c.p. – di precisi parametri di riferi oggettivi e soggettivi, che orientano la determinazione del trattame sanzioNOMErio.
Il giudice, nel fissare la pena – ed innanzitutto la pena-base -deve conto non solo della funzione retributiva, perché la pena sia proporzionata gravità del reato e all’offensività in concreto della condotta del reo (a cod.pen., comma 1), e di quella di prevenzione generale, che tiene conto de capacità a delinquere del medesimo (art. 133 cod.pén., comma 2), ma necessariamente anche della funzione rieducativa che concorre con quella retributiva, dovendo la pena, in ragione del parametro costituzionale, es individualizzata, in rapporto con le caratteristiche personali dei soggetti dest e all’obiettivo della rieducazione del condanNOME.
Dunque, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tan più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio p discrezionale. L’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edit richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed ogge elencati dall’art. 133 c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto della fu rieducativa, retributiva e preventiva della pena (ex plurimis, Sez. 3, n. 2996 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189). Ed in tale evenienza non è sufficiente ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entità del fat personalità dell’imputato.
Nel caso di specie, la Corte di appello non ha applicato una pena-base i L, mesi -reclusione ed il minimo della multa) che si colloca al di sopra del med edittale, in quanto la Éiai ll’ al pplicabile ratione temporisk prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa dal doppio al decuplo dell’im evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro.
Il trattamento sanzioNOMErio, ridetermiNOME in aumento è stato, comunqu adeguatamente motivato, con riferimento alla recidiva prevista dall’art. comma 4, c.p., che comporta, nel caso in cui il recidivo commetta un altro re non colposo e si tratti dei casi previsti dal secondo comma, come è nel caso specie, l’aumento di due terzi.
Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023 Il consigliere estensore COGNOME Il Presidenté’ , ‘