Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1911 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Cassano allo Ionio il 10/12/1982
avverso la sentenza del 07/02/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità de
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio da parte questa Suprema Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari d 15 maggio 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di ricettazione per essersi il reato estin intervenuta prescrizione, rideterminando la pena (in precedenza quantificata un anno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa) in mesi sei di reclusi ed euro 80 di multa in ordine al delitto di truffa.
Per quel che in questa sede rileva, la sentenza rescissoria prende atto residuo reato di truffa (in ordine al quale la sentenza di annullamento av dichiarato la definitività) e ridetermina la pena, in precedenza individuata ex art. 81 cod. pen. quale aumento sulla pena del più grave delitto di ricettazione mesi nove di reclusione ed euro 120 di multa, ridotta per il rito abbreviat mesi sei di reclusione ed euro 80 di multa.
NOME COGNOME per il tramite del difensore, ricorre avverso la cit sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
In particolare – si assume -, nonostante la pena in precedenza individuata quella prevista per il più grave delitto di ricettazione fosse stata determina minimo, con un aumento di appena un mese di reclusione, la motivazione che ha invece ritenuto di allontanarsi dal minimo edittale senza adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Sussiste ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato grave, il giudice, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, no vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell’art. comma secondo, cod. pen. (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 13806 del 07/03/202 Clemente, Rv. 284601; Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, S., Rv. 285873, principio espressamente richiamato da Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 – 01).
Quanto, invece, alla necessità di motivare il trattamento sanzionatorio concreto irrogato dando atto del potere discrezionale esercitato, giurisprudenza di legittimità reputa sufficiente che si dia conto dell’impiego criteri di cui all’art. 133 cod. pen. anche per mezzo di espressioni sinte come pure attraverso il richiamo alla gravità del reato o alla capaci delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazio del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superior alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastr Rv. 271243).
Ciò premesso in termini generali, corretta risulta la modalità attraver cui la Corte di appello ha quantificato la pena finale in nove mesi di reclusion euro 120 di multa, ritenendo di allontanarsi di tre mesi dalla pena mini
prevista ex art. 640 cod. pen., con adeguato riferimento all’esistenza dei plurim precedenti penali, anche specifici, dell’imputato ed alla gravità del fatto des dall’apprezzata articolata macchinazione della truffa.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 16/12/2024.