Determinazione della pena: quando la decisione del giudice è definitiva?
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale per adeguare la sanzione al caso concreto. Ma fino a che punto questa discrezionalità può essere contestata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del sindacato di legittimità in materia, confermando un orientamento consolidato.
Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere quando e come sia possibile criticare la quantificazione della pena e quali siano i motivi di ricorso considerati inammissibili dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso in Esame
Un imputato veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di sei mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa per reati legati agli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e al porto di oggetti atti ad offendere (art. 4, L. 110/1975).
Tramite il proprio difensore, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 133 del codice penale. Nello specifico, si contestava il fatto che la pena non fosse stata mantenuta nei minimi edittali e che l’aumento applicato per la continuazione tra i reati fosse eccessivo. In sostanza, il ricorrente riteneva la sanzione sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo proposto non fosse deducibile in sede di legittimità, confermando integralmente la decisione impugnata.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
Il cuore della decisione risiede nel principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, relativo ai limiti del controllo della Corte di Cassazione sulla determinazione della pena. La Corte ha chiarito che l’obbligo di una motivazione specifica e dettagliata sui criteri utilizzati (gravità del danno, intensità del dolo, ecc.) sorge per il giudice solo in due casi:
1. Quando la pena si avvicina al massimo edittale.
2. Quando la pena supera significativamente la media edittale.
In queste ipotesi, il giudice deve dare conto delle ragioni che lo hanno spinto a irrogare una sanzione particolarmente severa. Al di fuori di questi casi, e in particolare quando la pena viene fissata in una misura media o prossima al minimo legale – come nel caso di specie – la scelta del giudice è considerata insindacabile in sede di legittimità. La motivazione, in tali circostanze, si ritiene implicitamente contenuta nella scelta stessa di non eccedere i limiti minimi o medi, aderendo ai criteri generali dell’art. 133 c.p.
Il ricorso dell’imputato è stato quindi giudicato inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo e non consentito giudizio di merito su una valutazione – quella sulla congruità della pena – che è riservata in via esclusiva al giudice che ha analizzato i fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per la difesa tecnica: contestare la determinazione della pena in Cassazione è un’operazione complessa e dagli esiti incerti, se non fondata su vizi specifici. Non è sufficiente lamentare una generica ‘eccessività’ della sanzione. Il ricorso ha possibilità di successo solo se si riesce a dimostrare un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito o una palese violazione di legge, ad esempio l’irrogazione di una pena superiore al massimo o inferiore al minimo edittale.
Per gli avvocati, ciò significa che le argomentazioni sulla commisurazione della pena devono essere sviluppate e motivate con forza nei gradi di merito. Per gli imputati, la pronuncia conferma che la discrezionalità del giudice, se esercitata entro i binari della legge e senza evidenti illogicità, è difficilmente attaccabile davanti alla Suprema Corte.
È sempre possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa dal giudice?
No. Secondo la Corte, la scelta del giudice sull’entità della pena non è contestabile in Cassazione se la sanzione è fissata in una misura media o vicina al minimo legale. In questi casi, la motivazione si considera implicita e la scelta è riservata al giudice di merito.
Quando il giudice è obbligato a motivare in modo dettagliato la determinazione della pena?
Il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione specifica e dettagliata solo quando la pena inflitta si avvicina al massimo previsto dalla legge o è comunque superiore alla media, per giustificare una scelta sanzionatoria particolarmente severa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, all’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 maggio 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 5 maggio 2021 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen., lamentando il mancato mantenimento della pena inflittagli nei minimi edittali e l’eccessivo aumento di essa in ragione dell’effettuato riconoscimento della continuazione tra le condotte ascrittegli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024