Determinazione della Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesta la determinazione della pena. Il caso riguarda un imputato che, dopo la revoca della sospensione condizionale della pena, ha impugnato la sentenza d’appello lamentando una motivazione carente sulla quantificazione della sanzione. La decisione della Suprema Corte ribadisce principi fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso e sul potere discrezionale del giudice di merito.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Roma per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Inizialmente, la pena era stata sospesa. Successivamente, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della prima sentenza, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un’unica questione: l’erronea applicazione della legge penale in merito alla quantificazione della sanzione, ritenuta non adeguatamente motivata.
Il Ricorso sulla Determinazione della Pena
Il ricorrente ha sostenuto che i giudici di merito non avessero fornito una giustificazione sufficiente per la pena inflitta. Il fulcro della difesa si basava sull’idea che la determinazione della pena fosse stata arbitraria e non ancorata a specifici elementi di valutazione. Tuttavia, il ricorso non è andato oltre una generica lamentela, senza confrontarsi in modo critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali.
Motivazione Generica e Mancanza di Analisi Critica
In primo luogo, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era formulato in modo generico. Secondo un principio consolidato, l’atto di impugnazione non può limitarsi a una critica astratta, ma deve contenere un’analisi specifica delle ragioni esposte nella decisione che si contesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha sviluppato un confronto puntuale con la motivazione della Corte d’Appello, rendendo il suo gravame privo del necessario contenuto critico.
Congruità della Motivazione e Pena Sotto la Media
In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse, in realtà, adeguata. I giudici di merito avevano giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione della “capacità a delinquere desumibile dalla vita anteatta dell’imputato”. Inoltre, la pena inflitta era comunque inferiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato. La giurisprudenza ha più volte chiarito che l’onere motivazionale del giudice è meno stringente quando la pena si colloca al di sotto della media edittale, essendo sufficiente il richiamo a criteri generici come la gravità del fatto o la personalità dell’imputato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul principio secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La valutazione della congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di primo e secondo grado, e può essere sindacata in sede di legittimità solo in caso di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione, seppur sintetica, ancorata a un criterio legale (la capacità a delinquere) e aveva irrogato una pena ben al di sotto della media. Di conseguenza, non sussisteva alcun vizio di legge che potesse giustificare l’annullamento della sentenza.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente la determinazione della pena in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È indispensabile redigere un motivo di ricorso specifico, che analizzi criticamente le argomentazioni del giudice di merito e dimostri in modo puntuale perché la sua valutazione sia viziata da illogicità o violazione di legge. In assenza di tale specificità, e a fronte di una pena non eccessiva, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Perché il ricorso sulla determinazione della pena è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non conteneva un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che una semplice lamentela non fosse sufficiente a contestare la decisione del giudice.
Su quale base i giudici hanno giustificato una pena superiore al minimo?
I giudici hanno giustificato lo scostamento dal minimo legale basandosi sulla capacità a delinquere dell’imputato, desunta dalla sua vita passata e dalla sua condotta precedente.
È sempre necessaria una motivazione dettagliata quando la pena è superiore al minimo?
No. Secondo la Corte, quando la pena inflitta è comunque inferiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato, l’obbligo di motivazione del giudice è meno rigoroso e può limitarsi a considerazioni sintetiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44445 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44445 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Roma il 12 dicembre 2018, è stata revocata la sospensione condizionale della pena;
considerato che il ricorrente, con l’unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena, che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali;
considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, avendo osservato i giudici territoriali che il discostamento dal minimo si giustifica i ragione della capacità a delinquere desumibile dalla vita anteatta dell’imputato;
rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
estensore GLYPH
Il Pr sidentè