Determinazione della pena: i limiti del sindacato di legittimità
La determinazione della pena è un passaggio cruciale del processo penale che spesso genera contenziosi in sede di legittimità. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini della discrezionalità del giudice di merito e sull’ampiezza dell’obbligo di motivazione quando la sanzione inflitta si attesta sui minimi previsti dalla legge.
Il caso e l’oggetto del contendere
La vicenda trae origine dal ritrovamento di beni (pneumatici) di sospetta provenienza illecita in possesso del ricorrente. Nonostante le contestazioni difensive circa l’impossibilità di risalire alla natura furtiva della merce, i giudici di merito avevano fondato la condanna sulle dichiarazioni confessorie del soggetto e sulla corrispondenza dei beni con quelli oggetto di denuncia. Il ricorso in Cassazione si è concentrato quasi esclusivamente sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
Determinazione della pena e obbligo di motivazione
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la graduazione della sanzione rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Per assolvere all’obbligo di motivazione, non è sempre necessaria una disamina minuziosa di ogni singolo parametro. Quando la sanzione è prossima al minimo edittale, è sufficiente l’impiego di espressioni sintetiche che attestino l’applicazione dei criteri previsti dall’art. 133 c.p.
Quando è necessaria una motivazione analitica?
La Suprema Corte specifica che una spiegazione dettagliata e approfondita del ragionamento logico-giuridico è obbligatoria solo in un caso specifico: quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media edittale. In assenza di tale scostamento significativo, l’utilizzo di formule come “pena congrua” o “pena equa” soddisfa pienamente i requisiti di legge, rendendo il ricorso basato su tali doglianze inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I giudici hanno rilevato che il ricorrente ha tentato di riproporre argomenti già ampiamente vagliati e risolti nei gradi precedenti, senza evidenziare vizi logici reali. In particolare, la determinazione della pena base al minimo edittale e il modesto aumento per la continuazione dimostrano un esercizio corretto e benevolo del potere discrezionale, che non richiede ulteriori giustificazioni oltre a quelle già fornite dalla Corte territoriale.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza conferma che la determinazione della pena, se mantenuta entro i limiti edittali minimi, gode di una sorta di “presunzione di congruità” che limita fortemente le possibilità di impugnazione in Cassazione, a meno di macroscopici errori di diritto o illogicità manifeste.
Quando il giudice deve motivare in modo dettagliato la pena inflitta?
Il giudice è obbligato a fornire una spiegazione specifica e dettagliata solo quando la pena stabilita è significativamente superiore alla media edittale prevista per quel reato.
Cosa si intende per pena prossima al minimo edittale?
Si tratta di una sanzione quantificata vicino al limite più basso stabilito dalla legge per una determinata fattispecie di reato.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta nel merito?
No, la Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove, ma può solo verificare che la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e rispettosa della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10343 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10343 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi motivi di ricorso concernono soltanto il merito della decisione impugnata, contestando unicamente la determinazione della pena da parte del giudice Corte territoriale, reiterando argomenti già valutati dal giudice merito, quali l’asserita impossibilità di risalire alla provenienza illeci pneumatici rinvenuti in possesso del ricorrente, riconosciuta invece senza vizi logic dai giudici di merito con esplicito riferimento alle dichiarazioni confessorie ricorrente ed alla considerazione che si tratta di beni della stessa casa costrutt dei propulsori oggetto di denuncia di furto;
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice d merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria u specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, 36104 del 27/04/2017 – dep. 21/07/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301). Nel caso di specie la pena base è stata determinata in misura coincidente al minimo edittale 1 -;(“TJY/i quanto alla pena ipec-~, ed in misura prossima al minimo, quanto alla pena pecuniaria, con modesto aumento di pena per la continuazione.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.