Determinazione della pena: quando il ricorso è inammissibile
Il tema della determinazione della pena rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, poiché coinvolge la discrezionalità del giudice nel bilanciare la gravità del reato con la personalità del colpevole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro i quali è possibile contestare tale quantificazione davanti ai giudici di legittimità.
Il caso sottoposto alla Suprema Corte
La vicenda trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenendolo eccessivamente severo e privo di una corretta valutazione dei fatti. In particolare, la difesa lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, proponendo una ricostruzione della vicenda volta a mitigare la gravità della condotta contestata.
I giudici di secondo grado avevano fondato la loro decisione su elementi di estrema rilevanza, quali la qualità della sostanza stupefacente rinvenuta, la contestuale detenzione di armi da sparo e i precedenti penali del soggetto. Tali fattori avevano indotto la Corte territoriale a giustificare una sanzione più elevata, ritenendo la condotta particolarmente pericolosa.
Il giudizio sulla determinazione della pena
La Corte di Cassazione, analizzando i motivi di doglianza, ha rilevato come le deduzioni difensive fossero aspecifiche. Quando si contesta la determinazione della pena, non è sufficiente proporre una versione alternativa dei fatti, ma è necessario dimostrare l’esistenza di vizi logici o travisamenti della prova nella motivazione della sentenza impugnata.
La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione sulla gravità del reato e sulla personalità del reo spetta al giudice di merito. Se tale valutazione è sorretta da una motivazione logica e coerente, essa risulta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, il riferimento alla pericolosità delle armi e alla natura del traffico di droga è stato considerato una giustificazione inattaccabile.
le motivazioni
La Corte ha stabilito che la motivazione fornita dai giudici di merito è adeguata poiché poggia su parametri oggettivi e soggettivi ben definiti. Il diniego delle attenuanti generiche è stato correttamente motivato attraverso il richiamo alla gravità dei fatti e alla recidiva dell’imputato. Il ricorso è stato dunque giudicato inammissibile perché reiterava doglianze già analizzate e risolte correttamente nei gradi precedenti, senza apportare elementi di novità giuridica o evidenziare errori procedurali.
le conclusioni
In conclusione, la decisione conferma che il controllo sulla determinazione della pena in Cassazione è limitato alla verifica della coerenza logica della motivazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna originaria, ma anche l’obbligo del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, fissata in tremila euro. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di articolare ricorsi che vertano su violazioni di legge effettive piuttosto che su semplici tentativi di ottenere una rivalutazione del fatto.
È possibile ottenere una riduzione della pena ricorrendo in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha motivato la sanzione in modo illogico o ha violato le norme di legge sulla commisurazione della pena.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile sulla pena?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria che può variare tra mille e tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Quali elementi giustificano il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può negarle basandosi sulla gravità del reato, sulla presenza di precedenti penali, sulla pericolosità della condotta o sull’uso di armi durante il fatto delittuoso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7909 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7909 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 27370/25
ritenuto che la Corte di appello di Trieste ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento ad una ricostruzione del fatto radicalmente diversa da quella evocata dalla difesa per sollecitare un trattament sanzionatorio più mite, oltre che alla estrema gravità dei fatti e dei suoi precedenti penali;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a front di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità sen allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto vizio di omess motivazione, oltre che per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice merito, considerata l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità dello stupefacente, contestuale detenzione di armi sparo e le modalità della condotta al momento del controllo di polizia;
ritenuto che la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, appare reiterativa delle medesime doglianze già valutate come generiche ed inammissibili riferite alla determinazione della pena, in rapporto a circostanze di fatto che sono state valutate come subvalenti rispett agli altri parametri presi in considerazione per la determinazione della pena;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consi GLYPH re estensore GLYPH
Il GLYPH ente