Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 aprile 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pisa del 5 aprile 2019, ha ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni uno di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al delitto ex artt. 624, 625 n. 7 e 99, comma 4 n. 2, cod. pen. contestato al capo B – dopo aver dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui all’art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, contestato al cap C, perché estinto per prescrizione, e per il furto aggravato rubricato al capo A per mancanza di querela -.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione con riguardo alla eccessiva entità della pena inflittagli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argonnentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024