Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da RAGIONE_SOCIALE, ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione dell’art. 133 c.p. per eccessività del trattamento sanzionatorio; pena irrogata superiore rispetto al limite edittale per la fattispecie contestata; mancato rispetto della proporzionalità della pena mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; eccessivo aumento per la continuazione.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, vicina al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, gravato da altro precedente specifico;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021).
Considerato, quanto agli aumenti per la continuazione, che questi sono stati determinati in misura assai modesta (tre giorni di reclusione ed euro 10 di multa per ciascuna delle 111 cessioni di cocaina, giorni due di reclusione ed euro 5 di multa per ciascuna delle 15 cessioni di droga leggera).
Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005:”In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore