Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35523 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35523 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 02.04.2025, ha confermato la pronunci Tribunale di Termini Imerese dell’11.04.2024, che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., conda pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagam spese processuali.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell comma 1, lett. e) cod.proc.pen., deducendo violazione dell’art. 606, lett. e), cod.p relazione all’art. 133 cod.pen.
Il ricorrente lamenta che l’impugnata sentenza sarebbe illegittima, poiché assecondat motivazione manifestamente illogica e lacunosa in ordine alla determinazione della pena.
3.11 ricorso è inammissibile.
3.111 motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché rip di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a decisione impugnata e è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto gius ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della C appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immu di legittimità.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compi abbia valutato itecittiRaffe35nr=er globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri ind 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/1 dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il fr arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, la Corte di merito, nel quantificare la pena, ha co molteplicità di furti pluriaggravati commessi in un arco di tempo ravvicinato, tutti c
modalità assai allarmanti (forzando le porte di ingresso e in molti casi lanciando un rompere la porta di ingresso a vetri), agendo in tempo di notte e con il volto travisato e personalità dell’COGNOME, soggetto pluripregiudicato per molteplici reati contro il Tki criStit1ti=135 elementi pregnanti e di evidente incisività che giustificano il trattamento s irrogato.
Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi f dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli riten comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
La Corte territoriale, inoltre, ha correttamente motivato il diniego della concess circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi, valorizzando i precedenti a carico dello stesso ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di co determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. N. 186/2000)l versamen somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente