Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10592 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10592 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 09/09/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di XXXXXXXXXXXX;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. nonchØ vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base in misura superiore al minimo edittale ed alla determinazione della pena a titolo di continuazione, non Ł consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione,sorretta da sufficiente motivazione, non Ł stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in ragione della capacità a delinquere dell’imputato e della particolare gravità del reato (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchØ l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorchØ la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, Ł sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01).
rilevato che la doglianzacon cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata ha ad oggetto una censura non dedotta in sede di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto.Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono
– Relatore –
Ord. n. sez. 3699/2026
CC – 05/03/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall’impugnazione (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, COGNOME, non massimata).
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
letta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata in data 17/02/2026 dal difensore della parte civile;
ritenuto , che non devono essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile di cui alla nota depositata unitamente alle conclusioni scritte. La memoria conclusiva, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278834).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXX. Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.