Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5636 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5636 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 4/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 29/10/2019 del Tribunale di Roma, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce inosservanza dell’art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione.
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l’entità della pena determinata dal primo giudice, in misura di poco superiore al minimo edittale, ritenendola adeguata al fatto e richiamando il numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta e l’avvenuta cessione di quattro dosi; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato – come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, 30/01/2026