Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19332 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale ri della sentenza del Tribunale di Como, ha ridotto la pena inflitta a NOME ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed €.600,00 di multa in relazione al di cui all’art. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motiva in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il min il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di me quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalm gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/0 Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la l conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutaz uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in re ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità è infatti ammissibile 4 solo quando la quantific costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata corr giustificata in riferimento alla personalità dell’imputato, dedito alla commiss furti, e il valore non trascurabile del bene trafugato.
Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli ele favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o su tale valutazione.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagam delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consig liSte estensore
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