Determinazione della pena: i limiti del sindacato della Cassazione
La corretta determinazione della pena è uno dei cardini del processo penale, un momento delicato in cui il giudice è chiamato a bilanciare la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna su questo tema, chiarendo i confini del proprio sindacato sulla discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in abitazione. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti come equivalenti alle aggravanti contestate, procedendo di conseguenza a una rideterminazione della pena in favore dell’imputato. Nonostante questa riduzione, l’imputato ha deciso di ricorrere per Cassazione, lamentando un vizio nella quantificazione della sanzione.
L’Unico Motivo di Ricorso: Erronea Applicazione dei Criteri di Legge
L’imputato ha fondato il suo ricorso su un unico motivo: l’illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 133 e 133-bis del codice penale. In sostanza, si contestava non il fatto storico o la colpevolezza, ma il modo in cui il giudice d’appello aveva esercitato il suo potere discrezionale nel commisurare la pena.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento: la valutazione e la quantificazione della pena sono attività che rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Il sindacato della Corte di Cassazione, in questa determinazione della pena, è estremamente limitato e non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la determinazione della pena può essere contestata in sede di legittimità solo in due specifiche circostanze: quando la decisione del giudice è frutto di puro arbitrio oppure quando la motivazione a supporto è manifestamente illogica. Nessuna di queste due condizioni è stata riscontrata nel caso in esame.
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello non solo aveva fornito una motivazione, ma aveva anche operato una riduzione della pena rispetto al primo grado. Questo dimostra che era stato effettuato un ragionamento ponderato, conforme ai principi informatori indicati dalla legge. Pertanto, l’onere motivazionale era stato pienamente assolto, rendendo la doglianza dell’imputato non accoglibile in sede di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chi opera nel diritto penale: non è sufficiente dissentire dalla quantità di pena inflitta per ottenere una revisione da parte della Corte di Cassazione. È necessario dimostrare un vizio grave e palese nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza. Questa pronuncia consolida l’autonomia e la discrezionalità dei giudici di merito nel delicato compito di commisurare la pena, ponendo un argine a ricorsi che mirano a ottenere una terza valutazione sul quantum della sanzione senza che vi siano reali violazioni di legge.
Quando è possibile contestare la determinazione della pena in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, la determinazione della pena può essere contestata in sede di Cassazione solo se la decisione del giudice di merito è frutto di arbitrio o è supportata da una motivazione manifestamente illogica. Non è sufficiente un semplice disaccordo sulla quantità della pena.
Qual è il ruolo del giudice di merito nella determinazione della pena?
Il giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello) ha il potere discrezionale di determinare l’entità della pena entro i limiti fissati dalla legge, basandosi sui criteri previsti dagli artt. 133 e 133-bis del codice penale. Ha l’obbligo di motivare la sua scelta in modo logico e coerente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito del ricorso, poiché questo non possiede i requisiti richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME OVADA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova per avere ritenuto le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti e, conseguentemente, ridetermiNOME la pena inflitta, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato per il reato di furto aggravato in abitazione (commesso in San Giorgio di Mantova, il 23/02/2015).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.) non consentito in sede di legittimità, qualora la determinazione del trattamento sanzioNOMErio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazion manifestamente illogica: evenienza che non si rinviene nel caso di specie, ove, peraltro, il Giudice di appello ha proceduto ad una riduzione della pena (pp. 3 e 4 sent. impugnata). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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