Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli letti i
atti e la sentenza impugnata; motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere trasgredito alle prescrizioni contenute nel foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti, portandosi nel comune di Ravenna;
che, con il ricorso per cassazione, COGNOME lamenta che la Corte di appello abbia disatteso le doglianze da lui articolate in punto di trattamento sanzionatorio e, specificamente, di misura della pena;
ritenuto che egli reitera, in sede di legittimità, censure che, già avanzate nella competente sede di merito, sono state disattese dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato;
che i giudici di merito hanno, in particolare, determinato la pena nella misura leggermente superiore al minimo edittale (ma, comunque, largamente inferiore alla media), al tempo del fatto pari ad un mese di arresto, in considerazione delle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità dell’imputato, gravato da numerose condanne definitive per reati anche di notevole allarme sociale;
che l’iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all’interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali;
che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22/02/2024.