Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10668 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 03/03/2021, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 15/02/2019 dal GUP presso il Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di NOME COGNOME, all’esito di giudizio abbreviato, con il q lo stesso era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 73, c 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e condannato alla pena final di anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusoone ed C 24.000,00 di multa.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.14284/2023, ha disposto l’annullamento della pronuncia in accoglimento del primo motivo di ricorso – con logico assorbimento del sesto motivo – e attinente al difett motivazione in ordine alla qualificazione della detenzione di cocaina sotto la spec del reato previsto dall’art.73, comma 1, T.U. stup., anziché sotto quella prevista dal comma 5, non essendo sufficiente a tale fine la detenzione di altre sostanze rilevante quantità; e non essendo peraltro stata motivata l’applicazione da pa della Corte – dopo avere ritenuto più grave il reato di detenzione di cocaina un cospicuo aumento di pena, pari a uno anno e sei mesi, per la detenzione dell rimanente quantità di stupefacente, finendosi così per utilizzare l’elevatis numero di dosi ricavabili dalle droghe leggere come fattore di maggiore gravità per l’imputato.
La Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha argomentato che – sulla base delle risultanze probatorie – la cocaina era detenuta in una p diversa dell’abitazione rispetto a quella in cui era stata rinvenuta la marij elemento che induceva a ritenere che la cocaina stessa fosse stata destinata solo spaccio al minuto anziché – come per l’altra sostanza – all’ingrosso; rite quindi il concorso formale tra le condotte – qualificata quella riguardante la coca sotto la specie di quella prevista dall’art.73, comma 5, T.U. stup. – e conces attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante di all’art.80, T.U. stup. e alla recidiva, ha fissato la pena base in anni cin reclusione ed C 20.000,00 di multa per la detenzione di marijuana, aumentata ad anni cinque e mesi sei ed C 26.000,00 di multa per la detenzione di cocaina diminuita alla misura finale di anni tre e mesi otto di reclusione ed C 17.333,33 multa per la scelta del rito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, n quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione – ai s dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – in relazione
determinazione della pena base individuata per il delitto ritenuto più grave nonc in relazione all’aumento determinato a titolo di continuazione interna.
Ha dedotto che, pur avendo ritenuto le attenuanti generiche di valenza equivalente all’aggravante contestata ai sensi dell’art.80, T.U. stup., la territoriale aveva applicato una pena base di anni cinque di reclusione senza forn adeguata motivazione in ordine al distacco dal minimo edittale, fissato in due an di reclusione, argomentando unicamente in ordine alla dedotta natura “imprenditoriale” del traffico illecito e senza tenere conto del collabora atteggiamento processuale tenuto dall’imputato e che pure aveva determinato la concessione delle attenuanti generiche.
Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella qual concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che – avendo la pronuncia di annullamento riguardato le modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio anche ai fin dell’applicazione dell’istituto della continuazione – il giudice del rinvio, in re al disposto dell’art.627, comma 3, cod.proc.pen. e ai principi in tema di giudicato progressivo, non incontrava alcun vincolo nella determinazione medesima, anche in relazione all’individuazione del reato più grave e all’aument irrogabile a titolo di continuazione interna, fatto solo salvo il divieto reformatio in peius (tra le altre, Sez. 6, n. 4:162 del 07/11/2012, dep. 2013, Ancona, Rv. 254263(.
Ciò posto, va ricordato che questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed al diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra n discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbli motivazione – non sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente che dia co dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. peri, con espressioni del tipo congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specific dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia d gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex rnultis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017.
Mastro, Rv. 271243); derivandone che, quanto più il giudice intenda discostars dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto eserc del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggett soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fi giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacc::hiarotti, Rv. 255825).
Essendosi altresì stato specificato che non è necessaria una specifica dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero d mesi o anni separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenut al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288).
4. Nel caso di specie, in relazione al punto oggetto della censura, la Co territoriale ha individuato il reato più grave in quello previsto dall’art.73, 4, T.U. stup., irrogando una pena base detentiva prossima al massimo edittale attualmente fissato in anni sei sulla scorta del testo della disposizione vigent effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 25/02/2014.
Deve peraltro ritenersi che, in riferimento agli elementi previsti dall’art cod.pen., e – specificamente – di quelli previsti al comma 1, n.1), rappresen «dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da o altra modalità dell’azione», la Corte territoriale abbia, con motivazione palesemente illogica e quindi non tangibile in questa sede, congruamente argomentato in riferimento alla specifica dosimetria applicata.
In particolare, la Corte – richiamando le risultanze istruttorie – ha rilevat l’elevatissimo quantitativo di marijuana rinvenuto nella disponibilità dell’imput custodita in parte in casa e in parte in un attiguo rudere, doveva ritenersi i sintomatico di un’attività di spaccio destinata a un commercio di ampie dimension e tale da denotare un’attività di cessione eseguita all’ingrosso nei confron spacciatori di minore livello.
A propria volta, in relazione a ulteriore argomentazione proposta dalla difesa va rilevato che non sussiste alcuna illogicità censurabile in questa sede n determinazione della pena base nel massimo edittale – o in prossimità de massimo, come nel caso di specie – e nella contestuale concessione delle attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessar interdipendenza tra le due statuizioni, le quali – pur richiamandosi entram astrattamente ai criteri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si fondano su presu diversi; conseguendone ulteriormente che l’applicazione delle attenuant , generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto rea
(Sez. 5 n. 12049 del 16/12/2009, dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887; Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272022).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 febbraio 2024
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Il C nsigliere estensore
Il Presidente