Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10190 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato e in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 3 novembre 2022, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 9 dicembre 2021, ha inflitto al ricorrente, in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – siccome qualificato dalla sentenza di annullamento con rinvio – la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3000 di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura ben superiore al minimo edittale, senza che la Corte di appello abbia offerto adeguate giustificazioni a corredo;
vizio della motivazione in ordine all’applicazione della recidiva reiterata ed infraquinq uenna le;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, posto che il ricorrente non si confronta con l’ampia motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello è pervenuta alla determinazione della pena ben oltre la soglia del minimo edittale giustificando tale statuizione con il richiamo alla gravità del fatto per il numero delle dosi di stupefacente possedute dall’imputato (1351), la qualità della droga, la professionalità della condotta illecita, il comportamento processuale del ricorrente, la sua negativa personalità essendo soggetto con numerosissimi e gravi precedenti penali idonei a metterne in luce la particolare propensione al delitto.
Ne consegue che la motivazione è rispettosa del principio di diritto secondo cui, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).
I successivi motivi di ricorso non sono ammissibili in quanto la sentenza impugnata, con argomenti tratti dal merito del giudizio qui non rivedibile, ha motivato sia in ordine all’applicazione della recidiva che in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee’ richiamando i numerosi e gravi precedenti penali del ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
NOME COGNOME