Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1S7
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato Portogallo NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Tarant indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in d 11/10/2022 dal Tribunale di Taranto di condanna per il reato di cui all’art. 11 Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Manduria il 30 maggio 2020;
considerato che il ricorrente, con l’unico motivo, ha dedotto erron applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, che ritiene non adeguatament motivati dai giudici territoriali;
considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica de argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche, alle pagg.1-2 del sentenza impugnata;
rilevato che la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittal (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pen Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P . Q. IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
P