Determinazione della Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice deve bilanciare la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Ma quali sono i limiti per contestare questa decisione in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce che un ricorso basato su una generica contestazione della valutazione del giudice, senza individuare specifici vizi logici o giuridici, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un processo in cui l’imputato vedeva la sua posizione giudiziaria modificata dalla Corte d’Appello, a seguito di un rinvio della Cassazione. Il reato contestato veniva riqualificato da riciclaggio a ricettazione. La Corte territoriale, pur concedendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, rideterminava la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione e quattromila euro di multa, eliminando la misura di sicurezza dell’espulsione.
Il Ricorso in Cassazione e la questione sulla determinazione della pena
Nonostante la pena ridotta, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando illogicità e contraddittorietà della motivazione proprio in merito alla quantificazione della sanzione. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato le concrete modalità del fatto (un incendio appiccato a un fabbricato disabitato, in orario notturno) e il fatto che la tipologia di reato fosse diversa da quelle per cui l’imputato aveva precedenti, elementi che, a suo dire, indicavano una non aumentata pericolosità sociale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la valutazione degli elementi utili alla determinazione della pena, secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Le Motivazioni: La Discrezionalità del Giudice di Merito
I giudici di legittimità hanno spiegato che il loro compito non è quello di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a contrapporre una propria valutazione a quella del giudice, né può lamentare che siano stati trascurati elementi considerati favorevoli dalla difesa.
Il ricorso è stato definito “fortemente generico e meramente assertivo” proprio perché non evidenziava un vizio logico manifesto o una violazione di legge nel ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, si limitava a sollecitare una rivalutazione di elementi di fatto (le modalità del reato, i precedenti) già esaminati o che si assumevano indebitamente pretermessi. Tale richiesta esula completamente dalle funzioni della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: per contestare efficacemente la determinazione della pena in sede di legittimità, non è sufficiente sostenere che la sanzione sia eccessiva. È indispensabile individuare e argomentare un vizio specifico nel percorso motivazionale del giudice. Bisogna dimostrare che la valutazione è stata palesemente illogica, contraddittoria o che ha violato una precisa disposizione di legge. In assenza di tali elementi, il ricorso si espone a una quasi certa declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare una sentenza in Cassazione solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No, non è possibile contestare una sentenza solo perché la pena è percepita come eccessiva. Il ricorso deve dimostrare un errore giuridico specifico o una palese illogicità nel ragionamento del giudice riguardo alla determinazione della pena, non limitarsi a chiedere una nuova valutazione dei fatti.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico e assertivo’?
Un ricorso viene definito ‘generico e assertivo’ quando non identifica un preciso vizio di legge o di logica nella sentenza impugnata, ma si limita a esprimere un disaccordo con la valutazione discrezionale del giudice di merito, proponendo una propria interpretazione dei fatti senza un valido fondamento giuridico.
Perché in questo caso la parte civile non ha ottenuto il rimborso delle spese legali?
La parte civile non ha ottenuto il rimborso delle spese perché il ricorso dell’imputato era ‘quoad poenam’, cioè verteva esclusivamente sulla quantificazione della pena e non sulla dichiarazione di colpevolezza. Di conseguenza, gli interessi della parte civile non erano direttamente coinvolti dall’esito dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3534 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (02LRREG) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO 1 .94m’s-P
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Tori decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione nel processo a carico di COGNOME – ha riqualificato la contestazione ex art. 648-bis cod. pen. sub E) rubrica nella violazione dell’art. 648 cod. pen. e, concesse le circostanze att generiche computate in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravan ha rideterminato la pena inflitta all’imputato nella misura di anni tre e mesi di reclusione ed euro quattromila di multa, eliminando la già disposta misur sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone, tramite il proprio difensor AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, deducendo illogicit contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e) cod. pen., quanto alla determinazione della pena. La difesa si duole che la Cor appello non abbia tenuto conto delle modalità concrete, in base alle quali determinato il reato (l’incendio è stato appiccato a un basso fabbricato, p abitazioni adiacenti, durante la chiusura del locale in orario notturno; la ti di reato, inoltre, è difforme rispetto ai reati per i quali il sogge pregiudicato, cosa che deve essere considerata indicativa di una non aumenta pericolosità).
Le parti civili NOME e NOME COGNOME, tramite il proprio difens procuratore AVV_NOTAIO hanno rassegnano conclusioni, a mezz delle quali hanno domandato il rigetto dei motivi di impugnazione proposti da difesa dell’imputato, reputando í motivi posti a fondamento del ricorso infonda punto di diritto.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e merament assertivo. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspet rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove questo r esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio d diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non rich necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. p s sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di element gli oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assuma essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnat
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi escludere profili di colpa – anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. Non si procede alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, stante la formulazione – ad opera dell’imputato – di motivi dì ricorso esclusivamente quoad poenam (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.