Determinazione della Pena: Quando la Motivazione del Giudice è Inattaccabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità riguardo la determinazione della pena da parte del giudice di merito. Attraverso la dichiarazione di inammissibilità di due ricorsi, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: se la pena è commisurata in modo corretto e motivato, rispettando i criteri legali, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Questo caso ci permette di analizzare come e perché la discrezionalità del giudice nella quantificazione della sanzione, se ben esercitata, diventa insindacabile.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Messina, emessa in sede di rinvio a seguito di un precedente annullamento da parte della Corte di Cassazione. La Corte territoriale aveva assolto due imputati dal grave reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90), ma li aveva condannati per il reato di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/90), rideterminando la pena. Le pene inflitte erano state di tre anni e due mesi di reclusione per un imputato e di due anni e otto mesi per l’altro, oltre a una multa di 20.000 euro per entrambi. Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio sulla quantificazione della pena.
La Decisione della Corte sulla Determinazione della Pena
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. Il fulcro della decisione risiede nel giudizio di manifesta infondatezza delle doglianze presentate. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha operato in modo corretto, applicando un procedimento di commisurazione della pena rispettoso dei criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e completa, giustificando adeguatamente la scelta di infliggere una pena superiore ai minimi edittali.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha evidenziato come le censure difensive fossero infondate. La sentenza di secondo grado aveva infatti chiaramente argomentato le ragioni della sua decisione, discostandosi dai minimi di legge sulla base di elementi concreti e significativi.
L’applicazione dei criteri dell’art. 133 cod.pen.
Il giudice di merito aveva ancorato la sua decisione a tre fattori principali, tutti riconducibili ai criteri di cui all’art. 133 c.p.:
1. La gravità dei fatti: la Corte ha valutato la serietà intrinseca delle condotte illecite.
2. La capacità organizzativa: è stata considerata la professionalità dimostrata dagli imputati nell’attività di spaccio.
3. I precedenti penali: i trascorsi giudiziari degli imputati hanno pesato sulla valutazione della loro capacità a delinquere.
La Cassazione ha affermato che, indicando questi elementi come i più significativi, la Corte territoriale ha adempiuto pienamente al suo obbligo di motivazione. Non è necessario che il giudice analizzi minuziosamente ogni singolo criterio dell’art. 133 c.p., ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti determinanti per la sua decisione.
L’obbligo di motivazione del giudice di merito
Richiamando un proprio precedente consolidato (sent. n. 3155/2013), la Corte ha ribadito che l’obbligo di motivazione sulla misura della pena è soddisfatto quando nella sentenza vengono esplicitati gli elementi rilevanti che hanno guidato la decisione del giudice. Una motivazione che, pur sintetica, si fonda su una valutazione complessiva dei criteri legali, è da considerarsi corretta e non censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza consolida un principio chiave del nostro sistema processuale: la valutazione del merito, inclusa la quantificazione della pena, è prerogativa del giudice che giudica i fatti. La Corte di Cassazione interviene solo per controllare la legalità e la logicità del ragionamento, non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un’impugnazione sulla misura della pena ha possibilità di successo solo se si riesce a dimostrare un’evidente violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, e non una semplice divergenza di valutazione.
Quando un giudice può applicare una pena superiore al minimo previsto dalla legge?
Un giudice può applicare una pena superiore al minimo edittale quando fornisce una motivazione congrua, basata sui criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, come la gravità del fatto, la capacità a delinquere del reo e i suoi precedenti penali.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non aver agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È sufficiente che il giudice elenchi i criteri legali per giustificare la pena?
No, non è sufficiente. Il giudice deve indicare quali elementi, tra quelli previsti dalla legge, ha ritenuto più significativi e determinanti nel caso specifico per giungere alla quantificazione della pena, adempiendo così al suo obbligo di fornire una motivazione concreta e non apparente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40008 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SCIMONE NOME NOME NOME MESSINA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– La Corte d’appello di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 29155/2024, di annullamento, ha assolto COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 ed ha ridetermiNOME la pena in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. in anni tre e mesi due di reclusione e C 20.000 di multa (COGNOME) e anni due e mesi otto di reclusione e C 20.00,00 di multa (COGNOME)-
– Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, due separati ricorsi per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione sulla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– I ricorsi sono inammissibili, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d’appello determiNOME la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all’ar 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.
Contrariamente alle censure difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò rilievo della gravità dei fatti, della capacità organizzativa nell’attività illeci precedenti penali. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato l determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziand tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt’altro che omessa e corret piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessi dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 258410).
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono esser condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati present senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 14 novembre 2025.