Determinazione della Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice deve bilanciare la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Ma cosa succede se la difesa ritiene la pena ingiusta? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre spunti preziosi sui limiti del ricorso avverso la quantificazione della sanzione, chiarendo quando una censura di questo tipo rischia di essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per una violazione del Codice della Strada, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: un presunto errore nella determinazione della pena. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero applicato erroneamente la legge penale e fornito una motivazione viziata nel giustificare la sanzione inflitta.
Il Ricorso sulla Determinazione della Pena
Il cuore del ricorso si concentrava sulla presunta inadeguatezza della motivazione fornita dalla Corte d’Appello riguardo alla pena. La difesa sosteneva che i giudici non avessero spiegato in modo esauriente le ragioni che li avevano portati a scegliere quella specifica sanzione all’interno della cornice edittale prevista dalla legge. Questo tipo di doglianza è frequente, poiché si basa sull’obbligo del giudice di motivare le proprie decisioni, specialmente quelle che incidono sulla libertà personale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione, apparentemente drastica, non significa che la Corte abbia ignorato le lamentele dell’imputato, ma piuttosto che ha ritenuto il motivo del ricorso non idoneo a superare il vaglio di legittimità. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza. I giudici hanno rilevato che la pena inflitta all’imputato era, in ogni caso, inferiore alla misura media edittale, ovvero al punto intermedio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per quel reato.
Secondo l’orientamento della Corte, quando un giudice decide di applicare una pena contenuta entro la metà della forbice edittale, l’obbligo di motivazione si attenua. Non è richiesta una spiegazione analitica e dettagliata di ogni singolo criterio di valutazione, ma è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto della valutazione complessiva effettuata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una specifica motivazione (a pagina 2 della sentenza impugnata), ritenuta adeguata dalla Cassazione proprio in virtù del fatto che la pena era mite. Citando precedenti specifici, la Corte ha ribadito che il giudice adempie al suo dovere motivazionale se la pena non si discosta eccessivamente dal minimo legale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante principio per la prassi forense: contestare la determinazione della pena in Cassazione è un’operazione complessa. Se la sanzione è contenuta al di sotto della media edittale, il ricorso basato su un presunto vizio di motivazione ha scarse probabilità di successo, a meno che la motivazione non sia totalmente assente o manifestamente illogica. La discrezionalità del giudice di merito è molto ampia e il controllo di legittimità della Cassazione è limitato alla verifica della legalità e della coerenza logica del ragionamento, non potendo entrare nel merito della scelta sanzionatoria. Per il ricorrente, un ricorso inammissibile non solo non porta a una riforma della sentenza, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso sulla determinazione della pena è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché la pena inflitta era inferiore alla media prevista dalla legge e i giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione specifica, ritenuta sufficiente in relazione alla mitezza della sanzione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in ambito penale?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Il giudice deve sempre fornire una motivazione dettagliata quando decide la pena?
No. Secondo l’orientamento confermato in questa ordinanza, l’obbligo di motivazione è meno stringente quando la pena applicata è inferiore alla media edittale. In tali casi, una motivazione anche sintetica può essere considerata adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ‘g
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in d 21/12/2022 dal Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui all’art. comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Padova il 26 marzo 2019;
considerato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, ha dedotto erron applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione a determinazione della pena;
rilevato che la pena irrogata, in relazione alla quale si rinviene spec motivazione a pag.2, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’one motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Il Cofsgliere estensore
Così deciso il 20 marzo 2024
Il PSIpete