Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1494 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1494 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 18/11/1999
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, con i q contesta la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, 311’eccessivo aumento per la continuazione e alla mancata applicazione della riduzione per H attenuanti generiche nel massimo in relazione ai reati riunti di cui agli art. 73- 80, comma I e 4, d 309/90, sono inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e i eiterativ censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza;
considerato che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono ma -nmissibili a fronte della motivazione resa, che attribuisce massimo rilievo alla gravità dei fatti (detenz di kg.2,5 di marjuana, oltre 31 kg di hashish e grammi 175,885 di cocaina pura), pt. riconoscendo le attenuanti generiche, sebbene non nella massima estensione, in ragione della confessione resa e della giovanissima età dell’imputato al solo fine di contener? la pena adeguarla al fatto;
ritenuto, pertanto, giustificato lo scostannento dal minimo edittale e l’aumer to appli per i reati in continuazione e inammissibile la censura che nel giudizio di cassaz cine miri una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia lrutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Li. 27124; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :1)nseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.