Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35365 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nata a Napoli DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 09/03/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che chiesto, quanto a COGNOME, che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile e quanto a COGNOME, l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, ricondotto il fatto contestato al eato di cui al comm 5 dell’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato il giudizio dì responsabil nei riguardi di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME,
Agli imputati è contestato in concorso di aver detenuto illecitamente 58 grammi lordi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 113 singoli involucri e di aver tempo stesso ceduto a COGNOME NOME grammi 0,8 lordi di cocaina.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva e avrebbe errato nel trattamento sanzionatorio, avendo operato senza nessuna motivazione una diminuzione della pena, a seguito del giudizio di prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva, di soli tre mesi di reclusione sulla pena base di tre anni e tre mesi di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione anche NOME COGNOME.
È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
La Corte di appello avrebbe, da una parte, riconosciuto erroneamente le generiche come equivalenti alle circostanze aggravanti nonostante all’imputato non fossero state contestate circostanze aggravanti, e, dall’altra, avrebbe adottato una motivazione carente al fine di giustificare una pena base (tre anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa), prossima al massimo edittale, tenuto peraltro conto che l’imputato, al momento del fatto, era maggiorenne da solo sei giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
La Corte di appello, riconosciuta la fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena per entrami gli imputati nel modo seguente: pena base, tre anni e sei mesi di reclusione e 4000 euro di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ritenute, per COGNOME, equivalenti, e, per COGNOME, prevalenti alla contestata recidiva-, ad anni tre di reclusione e 3.000 euro di multa, ridotta ulteriormente, per la scelta del giudizio abbreviato, ad anni due reclusione e 2.000 euro di multa.
Si tratta di un procedimento viziato, tenuto conto che:a) non era stata contestata nessuna circostanza aggravante a COGNOME; b) nessuna motivazione è stata fornita sulle ragioni per le quali la recidiva è stata ritenuta per COGNOME.
Né, obiettivamente, è stato spiegato, al di là del generico riferimento all proporzionalità della pena rispetto alla offesa, perché sarebbe congrua una diminuzione di soli tre mesi di reclusione e di 1.000 euro per effetto del riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche e neppure perché, soprattutto, sarebbe equa una pena base per entrambi gli imputati di tre anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, cioè di poco inferiore al massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all’a 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata quanto a determinazione pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in or all’affermazione della penale responsabilità degli imputati. Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2024.
CORTE DI CASSAZIONE I. T ,R.P. CENTRALE
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