Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1038 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRECASTAGNI il 30/04/1964
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento senza rinvio del primo motivo del ricorso e inammissibilità del ricorso nel resto e dell’avv.to NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4/12/2020, il Tribunale di Catania ritenne COGNOME NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 171 ter comma 1 lett. d) e comma 2 lett. a) I. 633/1941 per aver detenuto per la vendita cd e dvd contenenti file musicali, film e giochi per consolle privi del contrassegno SIAE e, riconosciute le attenuanti generiche, unificati i reati ex artt. 81 cod. pen., l’aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 600,00 di multa
nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liqui a cura del giudice, alla rifusione delle spese relative alla partecipazione al gi sostenute della medesima parte;
Con sentenza in data 16/11/2023, la Corte d’appello di Catania, in parzial accoglimento dell’appello proposto da COGNOME NOME, riformò la sentenza e, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 648 cod. pen., rideterminò la in mesi nove di reclusione ed € 400,00 di multa. Condannò altresì l’imputato rifondere alla parte civile le spese relative al grado di appello;
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, col primo motivo, la violazione di legge e il v di motivazione con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese per giudizio d’appello in favore la parte civile rilevando che, in tale grado, la SIAE aveva posto in essere alcuna attività difensiva non avendo presentato memorie e conclusioni;
Con il secondo motivo, si lamenta il deficit di motivazione e la violazione legge con riferimento ai reati contestati. Si espone che la Corte territoriale ritenuto integrato il reato di cui all’art. 171 ter lett. d) I. 633/41 valoriz complessive circostanze dell’azione e le modalità del controllo” e desumendo da tali elementi la corrispondenza del contenuto dei supporti alle opere rappresent nelle copertine. Rileva però il difensore che: l’ipotesi di reato contestata ha, presupposti, “l’autenticità dei cd e dvd” e l’assoggettamento dell’opera disciplina del diritto di autore, ossia che per l’opera sia stata “richiesta e l’apposizione del contrassegno SIAE”; in ordine alla sussistenza di tali presuppo la motivazione della sentenza impugnata era soltanto apparente non avendo chiarito se i supporti “contenessero effettivamente qualcosa” e se i “fonogramm e/o videogramnni” registrati fossero relativi a “opere provenienti da autori isc alla SIAE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
Il giudizio di appello fu trattato nelle forme del rito cartolare e, come eme sia dalla sentenza che dal verbale di udienza allegato al ricorso, la parte civi pose in essere alcuna attività. Non ha, quindi, giustificazione la statuizione sentenza di appello relativa alla condanna dell’imputato alla rifusione delle sp processuali in favore della parte civile.
Venendo al secondo motivo, la Corte territoriale ha disatteso il motivo de gravame con cui si esponeva che, non essendo stato verificato il contenuto de supporti sequestrati, non era possibile escludere che i supporti fossero “vuot che le opere registrate non fossero tutelate dal diritto di autore, rilevando
modalità del sequestro, essendo stato l’imputato sorpreso in un mercat settimanale mentre esponeva ai passanti i cd e i dvd sequestrati, consentivano d ritenere, non essendo emersi elementi probatori di segno contrario, che ” descrizione riportata nelle copertine dei supporti in parola, che ha permesso individuare e distinguere con completezza le varie riproduzioni nei termini indica nel capo di imputazione, corrisponde a ciò che i singoli supporti, comunque priv di contrassegno, contengono effettivamente (tracce musicali, riproduzioni di oper cinematografiche e giochi per consolle)”.
Tale argomentazione, non presentando alcuna frattura logica evidente fra le premesse e le conseguenze che se ne traggono o inconciliabili considerazioni logic giuridiche, si sottrae alle censure difensive risultando l’illogicità della motiva censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sol quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, p violativa dei criteri di senso e di logica comune, senza possibilità, per la Co cassazione, di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici merito, attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o una dive ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanz attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2 n, 25825 del 28/2/2024, Bello).
La doglianza difensiva, inoltre, si esaurisce nel proporre, peraltro in ipotetica e del tutto generica, una ricostruzione alternativa a quella operat giudici di merito. In materia di ricorso per Cassazione, però, perché sia ravvisa la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 comma 1, lett cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativ del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltan un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 1, n. 13528 11/11/1998, COGNOME, Rv. 212054).
Le considerazioni appena svolte operano anche in relazione alla qualificazione , giuridica del fatto contestato, corrispondendo la ricostruzione cui è pervenuta Corte territoriale all’ipotesi di reato contestata, incentrata sulla detenzione vendita di supporti privi del contrassegno SIAE.
Anche sotto tale profilo, il ricorso propone un’ipotesi alternativa che non ris sorretta da alcun elemento probatorio né è chiaro l’interesse perseguito attrave la differente qualificazione prospettata, risultando i reati di cui alle letter del comma 1 dell’art. 171 ter I. 633/1941 puniti con la medesima pena.
Giova ricordare, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione c tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incid sul contesto del dispositivo perché l’interesse alla proposizione della impugnazi deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pret di una formale applicazione della legge (Sez. 3, n. 43886 del 9/10/2024, Chen Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, DCOGNOME, Rv. . 270246 – 01).
La manifesta infondatezza delle censure in cui si articola comporta, pertanto l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso.
Va, infine, precisato che l’ammissibilità dell’impugnazione in relazione a statuizioni riguardanti la parte civile non consente, attesa l’inammissibilit motivo attinente alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del contestato al capo a), maturata successivamente alla sentenza impugnata, ostandovi l’autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenz concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l’azione ci (Sez. 2, n. 29518 del 11/05/2023,COGNOME, Rv. 284800 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civi e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 16/12/2024