Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43970 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43970 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies dellal. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente NOME COGNOME, con sentenza del 20/4/2022 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, il 9/5/2016 lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 1.500 di multa, oltre al pagamento delle sp processuali, con confisca e distruzione della sostanza stupefacente in seques confisca del denaro in sequestro, in quanto riconosciuto tk colpevole del delitto di cui all’art. 73 co. 5. D.P.R. n. 309/90 per avere, senza l’autorizzazione di cu 17. illecitamente detenuto gr. 0,694 di sostanza stupefacente del tipo coc suddivisa in due confezioni di cellophane, che, in ragione della sorpresa in orario notturno presso un distributore di carburanti lungo la tangenziale. della pre di altri due giovani, del possesso di C 380 in contanti (in assenza di una occupazione) e del tentativo di eludere il controllo della pattuglia della Pol tervenuta sul posto, era da ritenere non destinata ad un uso esclusivamente sonale: ipotesi lieve in considerazione del valore ponderale. in Lecce. 22/11/2014.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo i motivi di seguito enunc nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. comma 1, disp. att., cod. proc. pen..
Con un primo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione della legge p nale in tema di prescrizione.
Secondo il ricorrent9 la Corte territoriale ha applicato alla fattispecie mativa introdotta dalla legge numero 3/2019 sull’efficacia interruttiva dell scrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza di primo grado, indica quale termine di prescrizione massima il 22/5/2022.
L’errore sarebbe evidente perché la fattispecie per cui è processo risale novembre 2014, epoca in cui la normativa afferente all’efficacia interruttiva mini prescrizionali in conseguenza della pronuncia della sentenza di condanna primo grado non esisteva. Pertanto, il reato deve ritenersi già prescritto al della pronuncia impugnata.
Con il secondo motivo si lamentano contraddittorietà, manifesta illogicità d motivazione in punto di onere della prova e di valutazione della prova.
Si lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto di trarre il convincimento responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato ascrittogli dal preceden tuito dalla sentenza 35702/2013 di questa Corte che, proprio affrontando un c analogo a quello per cui è processo, ha affermato che si può ritenere la deten a fini di spaccio anche di due dosi di sostanza stupefacente se tale detenzio
ingiustificata, se si rinvengano somme di danaro riconducibili all’imputato e se la perquisizione g ha sortito esito positivo per la presenza di materiale destinato al taglio della droga.
i/ La Corte salentina -p legge in ricorso- ha desunto la responsabilità del COGNOME: a. dall’atteggiamento sospetto assunto dall’imputato all’arrivo dei ‘carabinieri al fine di eludere il controllo; b. dal fatto che il danaro detenuto dall’imputato foss in banconote di piccolo taglio, conservate arrotolate e distribuite in due tasche dei pantaloni; c. dalla circostanza che l’odierno ricorrente non abbia saputo giustificare immediatamente il possesso dello stupefacente del denaro, motivando il possesso dell’uno e dell’altro solo in occasione della convalida.
Ebbene / per il ricorrente sarebbe di tutta evidenza come il ragionamento seguito dai giudici di appello si tradurrebbe in un’errata valutazione della prova, poiché il richiamato arresto giurisprudenziale di legittimità ha affermato la responsabilità dell’imputato anche in caso di detenzione di due dosi di stupefacente se lo stesso si trovi altresì in possesso di denaro di provenienza ingiustificata e quando la perquisizione abbia portato al rinvenimento di materia destinata al taglio della droga.
Nella fattispecie oggetto del presente processo, invece, si sostiene che il COGNOME abbia dato giustificazione sia della stupefacente, affermando che era per uso personale, sia del denaro trovato in suo possesso, indicandolo come corrispettivo di lavoro in nero della settimana appena trascorsa. E ciò ha fatto appena ne ha avuto la possibilità ovvero quando gli è stato richiesto, cioè in sede di convalida, alla presenza del difensore. Prima di tale circostanza, in assenza del difensore, noit gli era stato chiesto nulla e comunque nulla avrebbe potuto dire, essendo indagato. Inoltre, la perquisizione domiciliare ha avuto effetto negativo.
Si lamenta altresì / con terzo motivo / contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all’atteggiamento sospetto che l’odierno ricorrente avrebbe assunto al momento dell’arrivo dei earabinieri per eludere il controllo delle forze dell’ordine. Non sarebbe dato comprendere, per il ricorrente, come si sarebbe manifestato l’asserito atteggiamento sospetto.
Con un quarto motivo /si lamenta, sempre sotto il duplice profilo della contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione che, relativamente alla modalità di custodia del danaro, neppure si desume alcun significato probatorio dalla circostanza che lo stesso fosse in due tasche diverse dei pantaloni, trattandosi comunque dell’unico pantalone che egli aveva al momento la perquisizione personale, e quindi era chiaro che se fosse stato sottoposto a perquisizione personale la stessa avrebbe interessato entrambe le tasche, per cui il fatto che lo custodisse in due tasche diverse per sue abitudini era solo per renderne più difficile lo smarrimento non avendo un portafoglio.
Con un quinto motivo si lamenta violazione di legge laddove la Corte territoriale ha negato anche la riduzione della pena nel minimo edittale per l’invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui all’articolo 62 n. 4 del codice penale, ritenendola invece congrua per come erogata dal liribunale in ragione dei precedenti del COGNOME.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
La parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, di natura processuale, lo stesso è manifestamente infondato.
Ed invero, è pacifico che la prescrizione nel caso che ci occupa non debba essere calcolata con riferimento all’art. 159 co. 4 cod. pen. come modificato dalla I. 103/2017, in vigore ex art. 1, co. 15, della legge citata, per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019.
Il 20/4/2022, all’atto della pronuncia della sentenza di primo grado, tuttavia, applicando il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. come previgenti e come tuttora vigenti, non era ancora maturato, per il delitto in contestazione, tenuto conto delle intervenute interruzioni, il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, destinato a spirare il 21/5/2022.
Quanto ai restanti profili di doglianza, che investono l’affermazione di responsabilità dell’imputato, ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili i quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608).
I fatti, per quello che rileva in questa sede, sono stati così ricostruiti dai giudici di merito.
Il 22/11/2014. alle ore 00.45 circa, agenti della Questura di Lecce si recavano presso il distributore di Benzina Total-Erg sito sulla INDIRIZZO direzione Brindisi, in ragione delta riferita attività di spaccio di sostanze stupefacenti in loco. giunti gli agenti si avvedevano della presenza di un gruppo di giovani vicino ad un’autovettura, composto da due ragazzi ed una ragazza. Alla vista dei militari uno di questi. poi identificato per COGNOME NOME, tentava di defilarsi per eludere il controllo mostrando un certo nervosismo; pertanto, i militari decidevano di procedere ad un controllo più approfondito. Sottoposto a perquisizione, lo stesso veniva trovato in possesso di due involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 0.694, celati all’interno di un borsello nero, a sua volta custodito nella tasca dx del giubbino l , unitamente a tre banconote da 50 euro. Sulla persona del COGNOME inoltre venivano rinvenute numerose banconote di diverso taglio, tutte arrotolate, e custodite alcune nella tasca dx dei pantaloni, parte nella tasca sx. parte nel taschino posteriore sx e dx e parte ancora nella tasca sx del giubbino. per un totale di 380 euro. Nell’immediato il giovane non dava una spiegazione né della sostanza stupefacente né dei denaro rinvenuto in suo possesso1 limitandosi a dichiarare di non svolgere alcuna attività lavorativa. Veniva eseguita, altresì. una perquisizione presso l’abitazione del COGNOME che dava esito negativo anche a fronte della difficoltà di portarla a compimento per le pessime condizioni igieniche dei luoghi.
La sostanza stupefacente rinvenuta negli involucri di cellophane, assoggettata a sequestro, e stata, poi t analizzata e accertata essere cocaina, contenente principio attivo pari a mg. 279.542 utile pe il confezionamento di due dosi singole medie giornaliere (cfr. relazione di consulenza tecnica in atti).
In sede di interrogatorio, l’imputato ha dichiarato di fare uso saltuario / almeno settimanale, di cocaina e che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata ad uso personale: specificava di averla acquistata la sera stessa, ad un prezzo di 65 euro nella zona dello stadio da un ragazzo di colore di cui non conosceva il nome.
Con riferimento al denaro rinvenuto affermava che lo stesso era il residuo di un’attività lavorativa in nero che aveva svolto per due settimane per una persona della quale si rifiutava di fornire il nome: nella specie specificava di ricevere 50.00 Curo al giorno e che mentre la settimana prima aveva lavorato anche di sabat9. la successiva soltanto il venerdì / giorno in cui gli venne corrisposto il salario di due settimane. In merito alla sua presenza nel luogo del controllo dichiarava di esservi giunto unitamente ad un amico del quale si rifiutava di fornire il nominativo.
In ogni caso, i motivi in punto di responsabilità sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando l struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato/ le tesi difensive oggi riproposte, ivi compresa quella dell’uso personale Li 1-:4 dello stupefacente, atteso che non è stato sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva la sostanza stupefacente e che la perquisizione domiciliare ha avuto esito negativo.
Per la Corte leccese le censure che oggi sono riproposte senza un reale confronto critico con la sentenza impugnata orientate ad accreditare la tesi della detenzione del COGNOME di due dosi di cocaina ad uso esclusivamente personale, non sono fondate alla luce del complessivo impianto probatorio, specie se si ha riguardo al comportamento sospetto tenuto dall’imputato al momento dell’intervento dei Carabinieri, nonché al possesso totalmente ingiustificato del denaro perquisitogli, peraltro distribuito nelle tasche nel modo descritto in sentenza.
Diversamente da quanto opina il ricorrente, la sentenza opera un buon governo della richiamata giurisprudenza di legittimità e della sentenza n. 35702/2013.
Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).
Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, COGNOME ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l’illiceità penale della detenzione dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell’imputato ai fini della costituzione di “scorte” per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, COGNOME, Rv. 254695).
Come rilevano i giudici del gravame del merito, il ricorrente -e non lo fa nemmeno con il presente ricorso- non si confronta neppure con l’argomento del primo giudice relativo alla incongruenza degli importi ed al valore gravemente indiziario costituito dall’essere il denaro suddiviso in banconote di piccolo taglio (incompatibili con il pagamento in unica soluzione del salario di 11 giorni di lavoro) custodite arrotolate in più tasche dei pantaloni e del giubbino.
Manifestamente infondato, oltreché generico, è il quinto motivo afferente alla quantificazione della pena, per cui la sentenza impugnata offre una motivazione congrua e logica.
Per la Corte salentina le richieste di minimo della pena e delle g neriche sono del tutto prive di motivazione, e dun q ue anch’esse inammissibili, e comun q ue infondate nel merito, atteso che il primo g iudice ha correttamente applicato i criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen. ed a ra g ion veduta si è discostato dal minimo edittale.
Infine, i g iudici del g ravame del merito evidenziano che il proposto appello non adduceva rag ioni che g iustificassero il riconoscimento delle circostanze attenuanti g eneriche, rispetto alle q uali rimane certamente di ostacolo il ne g ativo g iudizio di personalità del COGNOME ritraibile dai precedenti penali, e della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. proc. pen., a sua volta invocata solo come richiesta conclusiva e della q u le non ricorrono g li elementi sol considerando l’ammontare del denaro costituente il profitto dell’illecita cessione.
Né può porsi in q uesta sede la q uestione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La g iurisprudenza di q uesta Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impu g nazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impu g nata con il ricorso ; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400 ; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa g amento delle spese del procedimento conse g ue q uella al pa g amento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023
DEPOSNATO,IN CANCELLERIA
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Il C GLYPH ig liere est sore
Il Presidente,/