Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11050 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11050 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/02/2026
NOME COGNOME
NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado del 3 Iuglio 2023, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con riconoscimento concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizjo di equivalenza, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R n
309 del 1990 – così riqualificata l’originaria imputazione – per aver detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana del peso complessivo lordo di 53 grammi, con recidiva specifica infraquinquennale.
Avverso la sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo e un secondo motivo di doglianza – che possono essere riportati congiuntamente, giacché fondati su argomentazioni analoghe – si denunciano l’errata applicazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché dell’art. 192 cod. proc. pen., e il conseguente vizio di motivazione.
A parere della difesa, la decisione impugnata sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, in tema di stupefacenti, in merito alla valutazione degli elementi idonei a provare la destinazione a terzi della sostanza stupefacente, avendo la Corte territoriale valorizzato il solo dato quantitativo della marijuana rinvenuta indosso al ricorrente senza considerare, invece, che la sostanza fosse detenuta in un solo involucro e che la perquisizione domiciliare avesse dato esito negativo; giungendo così, irragionevolmente, ad escludere che la detenzione fosse per uso strettamente personale.
2.2. Con un terzo motivo, si denunciano l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla normativa che, all’epoca dei fatti, disponeva misure atte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID- 19.
la prospettazione difensiva, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il fatto fosse stato commesso in periodo di cd. lockdown, sicché la quantità di marijuana trevata al ricorrente, fosse pienamente compatibile con la necessità, per lo stesso, di procurarsene un quantitativo maggiore attese le limitazioni alla circolazione previste.
2.3. Con un quarto motivo, si lamentano l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato nell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990.
La difesa rileva come, in assenza di una perizia volta ad accertare il principio attivo, non potesse ritenersi da solo sufficiente il dato quantitativo al fine d escludere la detenzione per uso personale.
2.4. Con un quinto motivo, si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La difesa contesta, in particolare, la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto un precedente penale specifico in capo all’imputato, disattendendo i principi della
giurisprudenza di legittimità secondo cui è ostativo alla configurabilità della già menzionata causa di non punibilità, l’aver commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame.
2.5. Con un sesto e ultimo motivo, si lamentano la violazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., e il vizio di omessa motivazione.
La difesa, al riguardo, rappresenta che aveva eccepito preliminarmente il mancato rispetto del termine di quaranta giorni prima dell’udienza per la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello. Più esattamente, la notifica era avvenuta in data 15 maggio 2025 per l’udienza fissata alla data del 16 giugno 2025, con seguente violazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ragioni di priorità logica impongono di trattare, in via preliminare, l’ultimo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’omessa motivazione circa l’eccezione di nullità della citazione in appello, per il mancato rispetto del termine di quaranta giorni che, sulla base di quanto previsto dall’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., deve sussistere tra notifica dell’atto e data dell’udienza; eccezione che la difesa aveva formulato nelle note per l’udienza con trattazione scritta innanzi alla Corte di appello.
Al riguardo, questa Corte, ha specificato che la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobr 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024 (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 01); la medesima decisione ha, altresì, puntualizzato come il mancato rispetto del termine a comparire in appello previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita èntro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, cit. 287096 – 02).
Nel caso in esame, l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro resa in data 3 luglio 2023, è stato proposto il 17 luglio 2023, quindi prima del 10 luglio 2024; trova, dunque, applicazione – secondo le linee interpretative offerte dalle Sezioni Unite, note alla difesa del ricorrente – la disciplina previgente dell’art 601, comma 5, cod. proc. pen., che prevedeva un termine dilatorio di venti giorni, nel caso di specie rispettato, in quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio
in appello interveniva in data 15 maggio 2025 per l’udienza del 16 giugno 2025. Pertanto, pur in assenza di una valutazione della Corte di appello in ordine al rispetto dei termini anzidetti, deve ritenersi manifestamente insussistente la dedotta violazione, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso – che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili.
3.1. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che esula dai poteri della Cassazione la facoltà di una rilettura delle risultanze processuali, essendo il suo sindacato limitato alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di controllare l’adeguatezza o la persuasività delle argomentazioni del giudice di merito. Inoltre, sotto il profilo del vizio di cui all’art. 606, lette e), cod. proc. pen., deve ricordarsi che, in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (ex plurimis, Sez. 3, n. 24651, del 22/02/2023, Rv. 284842-01). E va ricordato che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463 – 01).
Inoltre, se è vero che il dato ponderale non è da solo prova decisiva della destinazione allo spaccio della sostanza psicotropa, tuttavia, è anche vero che può legittimamente concorrere con altri elementi a fondare tale conclusione (ex plurimis, Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, Rv. 255726-01). Infatti, l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 309 del 1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che, comunque, acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (ex plurimis, Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Rv. 260991-01).
3.2. Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che, con motivazione puntuale e scevra da vizi di manifesta illogicità, la Corte di appello, in uno con il Tribunale, non si
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limitata ad evidenziare il dato quantitativo (grammi 53) di sostanza stupefacente detenuta dal NOME, di per sé comunque significativo, ma ha anche sottolineato l’esistenza di circostanze fattuali incompatibili con l’uso esclusivamente personale. L’imputato, infatti, era stato trovato in possesso della sostanza stupefacente nascosta nel cappuccio della felpa che indossava, occultamento non ragionevole né compatibile con una finalità di uso personale. Con argomentazione del tutto logica, la Corte di appello ha, poi, affermato che l’ipotesi della “scorta” per esclusivo uso personale, considerato il periodo di restrizioni a causa della pandemia da Covid-19, risulterebbe poco compatibile con la notoria degradazione della sostanza stupefacente con il passare del tempo e tenuto conto delle dosi che giornalmente assume un consumatore medio. Peraltro, lo stato di assuntore abituale del NOME è un dato rimasto solo asserito, ma non provato. A ciò, si aggiunge che le vicende relative alle richiamate restrizioni alla circolazione dovute all’emergenza epidemiologica, quale, movente per la formazione di una scorta personale, risultano irrilevanti, trattandosi di soggetto che è stato trovato in possesso dello stupefacente in pieno centro cittadino, ovvero fuori dal proprio domicilio, mentre si muoveva in bicicletta durante detta emergenza.
4. Parimenti inammissibile risulta il quarto motivo di ricorso.
In tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (ex multis, Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942-02). Più in AVV_NOTAIO, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti (ex multis, Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, Rv. 257836-01).
Il motivo di ricorso de quo non si confronta, se non con mere asserzioni, con tali orientamenti, nonché con gli univoci elementi, esposti anche nella sentenza di primo grado, da cui il giudice di merito ha dedotto la cornice probatoria per affermare la sussistenza del reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente – già riqualificata nella ipotesi più lieve – ed escludere la riconducibilità dei fatti all’ipotesi di illecito amministrativo.
Il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile.
Anche in questo caso la difesa propone una censura di merito, senza considerare che la particolare tenuità del fatto è stata comunque correttamente esclusa, tenuto conto della gravità della condotta, desunta dalla quantità della sostanza stupefacente nonché dalla modalità di occultamento della stessa. Ed è questa la motivazione a sostegno della statuizione del giudice d’appello circa la non particolare, tenuità del fatto, a cui si unisce il riferimento al precedente penale.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/02/2026