Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/02/1975
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME Ardjan,
Rilevato che condannato per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. e 73, comma
5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di un anno di reclusione, articolando due motivi di ricorso, de violazione di legge con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo ed all’affermazione
responsabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (primo motivo), nonché vizio di motiv relativamente alla esclusione della causa di non punibilità della destinazione della droga ad
personale (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimi poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corre
argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed ino volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed av
pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudi merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la condotta tenuta
dall’imputato corrisponda a quella tipica del reato di cui all’art. 337 cod. pen. anche sotto i dell’elemento soggettivo, evidenziando come l’imputato sia durante il controllo per strada, allo
ha colpito gli operanti con pugni e calci, sia in Questura, quando si è scagliato contro i polizi sottrarre loro l’involucro appena sequestrato al fine di ingoiarlo, ha realizzato consapevolm
condotte violente volte dapprima a sottrarsi al controllo ed alle perquisizioni, e poi ad occul sostanza stupefacente;
Osservato che anche il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il r inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti proba avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la sostanza stupefacente detenuta (cocaina) non può ritenersi destinata ad uso personale, valorizzando sia il d quantitativo sequestrato (pari a 15 grammi, con principio attivo con percentuale del 94,8 %, e da erano ricavabili 63 dosi medie singole) al quale va aggiunto quello – non quantificabile e qualifi – di sostanza stupefacente gettato a terra dall’imputato, al momento del controllo in strada, modalità di confezionamento della droga in separati involucri, sia la disponibilità della s rinvenuta in assenza di regolare attività lavorativa, sia la condotta tenuta durante il controllo
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2 – 0- 25,
Il Consigliere estensore
GLYPH DEPOSITATA GLYPH Il Presidente